Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50384 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50384 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOLFA GIUSEPPE N. IL 09/02/1966
avverso la sentenza n. 335/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Stolfa Giuseppe ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che in parziale riforma della sentenza di condanna del
giudice di primo grado per i reati ex artt.337 cp e 186 c.d.s. ha
dichiarato n.dp. per il secondo reato, perché estinto per prescrizione
e rideterminato la pena come da dispositivo per il primo reato, e

alla mancata risposta alle doglianze difensive, in particolare in
ordine alla contravvenzione ritenuta prescritta nonostante la prova
della insussistenza del fatto Cela qualificazione giuridica del fatto
di cui alla resistenza e alla conferma del giudizio di colpevolezza.

Con la memoria depositata in data 11/7/2013 la difesa ha insistito nei
motivi di ricorso e si è apposto alla declaratoria di inammissibilità
avanzata dal P.G.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, anche in ordine alla contestata
capacità di intendere e di volere dell’imputato, indicando
analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e
rilevanti a tal fine, della sussistenza di entrambe le ipotesi
criminosa contestata, la seconda delle quali prescritta per decorso del
tempo t correttamente interpretando e applicando i principi, più volte
espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando
il ricorrente tende, come nelcaso in esame, a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.

2

denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.

P.

Q.

M.

delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso iry Roma 24/10/2013
Il

nsiglier est.

P esidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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