Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50382 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50382 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARCIA RENTERIA FITZ SIMON N. IL 01/09/1975
avverso la sentenza n. 4222/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Fatto e diritto

Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
primo motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza
impugnata, con la quale non si confronta e per la manifesta infondatezza del secondo
motivo, avendo il giudice del gravame dato adeguatamente conto delle ragioni del
diniego delle generiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2013

Garcia Renteria Fitz Simon ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in
primo grado per i reati di cui all’art.495 e 337 cp., e lamenta violazione di legge e
difetto di motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione
della colpevolezza -9
Pugit/

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