Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50381 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50381 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZI DANIELE GIOVANNI N. IL 16/02/1982
avverso la sentenza n. 4067/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Manzi Daniele Giovanni ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del
giudice di primo grado per il reato ex art.336 cp., e ne denuncia la
nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova del fatto

giudizio di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena,
operate dai giudici del merito in coerenza con l’accusa contestata e
con le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede e
una valutazione alternativa della prova.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di 1.000,00.

P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il

siglier est.

IPrsidente

sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e alla conferma del

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