Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50380 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50380 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZZI ANTONIO N. IL 10/06/1965
avverso la sentenza n. 3741/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

qsserva in:
FATTO E DIRITTO

Capozzi Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per due episodi di evasione in regime di arresti
domiciliari ex art.385 cp. e denunzia violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla valutazione della prova, alla conferma
del giudizio di colpevolezza e alla mancata applicazione della

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, indicando analiticamente gli
elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine,
della sussistenza dell’ipotesi criminosa contestata, e esponendo le
ragioni ostative al riconoscimento della continuazione tra i due
episodi, correttamente interpretando e applicando i principi, più volte
espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando
il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.

disciplina della continuazione tra i due episodiLOOk.c0(10″-ML’

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
,.- – DEPOSSTATA
cassa delle ammende. Così deciso in Roma 24/10/2013

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