Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50375 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50375 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROLLO ANGELA N. IL 24/01/1975
AGRIMI REALINO N. IL 27/03/1968
avverso la sentenza n. 193/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Rollo Angela e Agrimi Realino ricorrono per cassazione contro la
sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna loro
inflitta dal giudice di primo grado per il reato di concorso in
calunnia in riferimento ad una falsa denuncia di smarrimento di un
assegno bancario, legittimamente rilasciato ad un terzo e lamentano

in riferimento alla valutazione della prova, alla irrilevanza degli
accertamenti tecnici compiuti dal P.M. e alla conferma del giudizio di
colpevolezza.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto, oltre che generici, siccome
ripetitivi delle censure formulate in sede di gravame, già esaminate e
respinte dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretendono di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova e la
corretta qualificazione del fatto e il diniego delle generiche e dei
benefici di legge. operate dal giudice di merito in coerenza con
l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e in maniera immune
da profili di manifesta illogicità della motivazione, attraverso un
improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede ovvero una valutazione alternativa del
fatto.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti

violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione

al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore
della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616
cpp, di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di E 1.000,00 in favore

7A

della cassa delle ammende.

INC

Così deciso in Roma 24/10/2013
Il C ‘igliere est.

Il Presidente

13 DIC 2013

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