Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50370 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50370 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUMA FEDERICA N. IL 06/07/1981 parte offesa nel procedimento
c/
CAVALLO CARMELA
avverso il decreto n. 1496/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
03/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 24/10/2013
Fatto e diritto
1.La ricorrente Puma Federica ha proposto ricorso per cassazione avverso decreto di
archiviazione indicato in epigrafe, lamentando violazione di legge e difetto di
motivazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma — ritenuta equa -di euro 300,00 in
favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2013
2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso, e che tale rinuncia determina
ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1,
lett. d) c.p.p.