Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50369 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50369 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERO MICHELE NICOLA N. IL 10/10/1959 parte offesa nel
procedimento
c/
VENDITTI MARA N. IL 15/06/1971
avverso il decreto n. 10336/2011 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

c Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Vero Michele Nicola persona offesa nel procedimento penale a
carico di Venditti Mara per ipotizzato reato ex art.368 cp.,
ricorre personalmente per cassazione contro il decreto indicato
in epigrafe, con cui il G.I.P. del Tribunale di Perugia,
accogliendo la richiesta del P.M., ha disposto de plano

violazione della legge processuale e difetto di motivazione.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo
perché proposto dalla parte offesa personalmente, in violazione
dell’art.613 cpp e del principio espresso dalla consolidata
giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il ricorso per
cassazione della persona offesa deve essere sottoscritto, a pena
di inammissibilità da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di Cassazione e munito di specifico mandato (ex multis
Cass.Sez.Un. 19/1/99 n.24; Sez.I 23/9/04 n.37562 CED 229139), ma
anche perché manifestamente infondato, giacché l’atto di
opposizione, che si assume ignorato dal G.I.P. e allegato in
copia, non si riferisce all’oggetto della denuncia, ma cita fatti
del tutto nuovi, sui quali il G.I.P. non poteva e non doveva
pronunciarsi.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 500,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il ,fnsigliere IDIE POSI -T T
IN CANCELLERI

1 P esidente
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l’archiviazione degli atti, e ne denuncia la nullità per

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