Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50368 del 18/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50368 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENOVESE GIOVANNI N. IL 23/12/1985
avverso la sentenza n. 1033/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 18/06/2015

OSSERVA
Genovese Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale , in
ordine alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici
ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione
del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale
fatto riferimento ai reiterati precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp, con conseguente condanna
al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa
delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 18-6-2015 .

in ordine alla sostituzione della pena detentiva sono infatti insindacabili in

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