Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50366 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50366 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINNITI PASQUALE N. IL 05/05/1933
avverso la sentenza n. 2482/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Minniti Pasquale ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato ex art.337 cp. e denunzia violazione di legge
e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della capacità
di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto e alla

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, anche in ordine alla contestata
capacità di intendere e di volere dell’imputato, indicando
analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto convergenti e
rilevanti a tal fine, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, correttamente interpretando e applicando i principi, più
volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando
il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente

conferma del giudizio di colpevolezza.

al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

DEPOSUTATA i

Così deciso in Roma 24/10/2013
Il C sigliere est.

IN CANCELLERIA !
esidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA