Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50365 del 18/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50365 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICARI BALDASSARRE N. IL 22/09/1972
avverso la sentenza n. 11816/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 18/06/2015

OSSERVA
Licari Baldassarre ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa ex art 444 cpp, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art 378 cp.
Le doglianze formulate non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili
in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . Nel caso di specie , la motivazione della
sentenza impugnata è del tutto coerente con le linee concettuali proprie
dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex art 444 cpp , avendo il
giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad una sentenza
di proscioglimento ex art. 129 cpp , sulla base della relazione orale dell’ operante e
del verbale di arresto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , ali ‘udienza del 18-6-2015.

del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al

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