Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50363 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50363 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO MASSIMILIANO N. IL 16/09/1975
avverso la sentenza n. 1559/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Rizzo Massimiliano ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato di evasione in regime di arresti domiciliari,
e lamenta difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova, alla qualificazione giuridica del fatto e all’affermazione della

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della
censura, che, oltre a riproporre la tesi esposta nei motivi di appello
e già esaminata dalla corte distrettuale, pone in discussione il
principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del
quale l’allontanamento senza autorizzazione dal luogo degli arresti
domiciliari, anche se di breve durata o distanza ovvero al di fuori
degli orari consentiti costituisce il reato, volendo la legge che la
persona sottoposta alla misura resti nel luogo indicato come idoneo a
soddisfare le esigenze cautelari, e nel contempo a rendere agevole il
controllo da parte dell’autorità (Cass.Sez.VI 27/4/98 Berni).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il Stonsigliere est.

Presidente

colpevolezza.

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