Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5036 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5036 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 21/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUNZA LITTERIO N. IL 09/03/1982
avverso la sentenza n. 718/2009 TRIBUNALE di PAVIA, del
10/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore ~rale in pers a del Dott.
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che ha concluso per A

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Ritenuto in fatto

RUNZA Litterio ricorre avverso la sentenza che, per quanto interessa, lo ha riconosciuto
colpevole del reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), del codice della strada [fatto
commesso il 26 febbraio 2009].

Risulta, in proposito, che il RUNZA, sottoposto a controllo alcolimetrico, era risultato positivo

Con il ricorso la difesa chiede l’annullamento della sentenza in ragione dell’intervenuta
depenalizzazione della fattispecie incriminatrice..

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, a seguito dell’intervenuta depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di
ebbrezza (articolo 186, comma 2, lettera a), del codice della strada: tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro), avvenuta con l’articolo 33, comma 4,
della legge 29 luglio 2010 n. 120, la sentenza va annullata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.

Non si devono trasmettere gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalitàirretroattività operante sia per gli illeciti penali (articolo 2 c.p.), sia per gli illeciti
amministrativi (articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, richiamato dall’articolo 194
del codice della strada) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato
dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in
occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all’esame alcolimetrico introdotta con il
decreto legge n. 117 del 2007, convertito nella legge 160 del 2007, allorquando l’articolo 7
della citata normativa ebbe appunto a prevedere un’esplicita deroga al principio di
irretroattività (cfr., in termini, Sezione IV, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in
proc. Piccinelli).

2

con tasso pari a 0,60 g/I e 0,54 g/I ai due prescritti accertamenti successivi.

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto on è (più) previsto dalla legge
come reato.
Così deciso in data 21 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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