Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50358 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50358 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOUZI EL KHATIR N. IL 15/12/1956 parte offesa nel procedimento
c/
SPINA GIANNI N. IL 02/03/1971
avverso il decreto n. 1022/2010 GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
del 28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

t

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Louzi El Khatir, persona offesa nel procedimento penale a carico
di Spina Gianni per ipotizzato reato ex art.368 cp., ricorre
personalmente per cassazione contro il decreto indicato in
epigrafe,

con cui il G.I.P. del Tribunale di Campobasso,

accogliendo la richiesta del P.M., ha disposto de plano
degli

atti,

dichiarando

inammissibile

la

opposizione proposta contro di essa e ne denuncia la nullità per
violazione della legge processuale e difetto di motivazione.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, siccome
proposto dalla parte offesa personalmente,

in violazione

dell’art.613 cpp e del principio espresso dalla consolidata
giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il ricorso per
cassazione della persona offesa deve essere sottoscritto, a pena
di inammissibilità da difensore iscritto nell’albo speciale della
Corte di Cassazione e munito di specifico mandato (ex multis
Cass.Sez.Un. 19/1/99 n.24; Sez.I 23/9/04 n.37562 CED 229139).
Nel caso in esame nessuna sanat6oria può derivare dalla
sottoscrizione del difensore, apposta solo per autentica:

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 500,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il Co

gliere est

l’archiviazione

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