Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50357 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50357 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TONDO ENRICO N. IL 06/05/1943 parte offesa nel procedimento
c/
TONDO CATALDO
avverso il decreto n. 4920/2009 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
11/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

OSSERVA
La persona offesa , Tondo Enrico, propone ricorso avverso il decreto di archiviazione
emesso dal Gip del Tribunale di Trani, in data 11-1-11.
Il ricorso è stato sottoscritto dalla parte lesa personalmente. A norma dell’ art 613 co
1 cpp , la parte può provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le Sezioni
unite hanno stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei confronti
altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art
100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore munito di procura speciale.
Pertanto, la parte offesa non è legittimata a presentare personalmente ricorso per
cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè , per la valida instaurazione del
giudizio di legittimità , si applica la regola dettata dall’art 613 cpp , secondo cui l’atto di
impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità , da difensori iscritti
nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina, rv 212077) .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500, a norma dell’art
616 cpp
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.

dell’imputato poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di “parte “e le

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