Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50357 del 16/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50357 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIUSEPPE DANIELE N. IL 28/11/1982
avverso l’ordinanza n. 598/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 03/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 16/06/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Di Giuseppe Daniele, a mezzo del difensore,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica, che ha revocato la misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa al ricorrente, deve essere
dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo
terminata l’esecuzione della pena, alla quale si riferiva il provvedimento di
revoca del beneficio, in data 10.04.2015, come risulta dall’acquisita certificazione

manifestato, con specifica e motivata deduzione (neppure nella memoria
successivamente depositata dal difensore, che si limita a ribadire le originarie
censure rivolte all’ordinanza gravata), un eventuale interesse a coltivare
l’impugnazione.

La sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione non comporta provvedimenti
accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per
cassazione sopraggiunga alla sua proposizione e sia determinato da una ragione
non imputabile al ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la
condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (da ultima, Sez. 1 n.
4741 del 12/12/2013, imputato Perone).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 16/06/2015

del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato

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