Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50356 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50356 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLI FABIO N. IL 31/08/1976
avverso la sentenza n. 3829/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 24/10/2013

Belli Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp, dal
Tribunale di Brescia, in data 3-12-12 , per i reati di cui agli artt 337 e 635 co 2 n 3
cp.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , in merito alla responsabilità nonché alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art 635 co 2 n 3 cp , che comporta la procedibilità d’ufficio
del reato.
In merito alla prima censura occorre osservare come l’art 581 lett c) richieda
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono
il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti , pur
dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione
impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali , in presenza di una
richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto
disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’ asserto
relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da parte
dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di cause di
giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o , in genere, alla sua inidoneità ad
integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in alcun modo quali
sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile
desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
La seconda censura è manifestamente infondata, risultando dal ricorso stesso che il
danneggiamento è stato commesso sul’auto di servizio degli operanti , cosa destinata
a pubblico servizio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.

OSSERVA

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