Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50355 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50355 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZERENGA RAFFAELE N. IL 24/02/1972
avverso la sentenza n. 1481/2012 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
Zerenga Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 15-11-12 , per il reato di cui all’art 385 cp
, acc. In Casalgrande il 9-11-12.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali , in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di
cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o , in genere, alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13 .
OSSERVA