Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50354 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50354 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIANA ROBERTO N. IL 27/07/1981
avverso la sentenza n. 500/2009 TRIBUNALE di MATERA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
OSSERVA
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo i motivi ostativi alla
condanna , limitandosi a criticare, sulla base di affermazioni apodittiche , le ragioni
poste a fondamento della decisione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 24-10-13.
Diana Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Matera, in data 13-6-12 , per il reato di cui all’art 385 cp ,
commesso in Matera il 23-2-2008.
Il ricorrente deduce violazione di legge.