Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50351 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50351 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILETTA GIUSEPPE N. IL 23/05/1981
avverso la sentenza n. 975/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MILETTA Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R.
n. 309/1990 e 2 legge n. 895/1967, e denuncia:
1. mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che
non sarebbe stata raggiunta la prova sicura della sua responsabilità, perché droga ed

2. mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità.

§2.

I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché

reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

esplosivo furono rinvenuti in un locale che non era nella sua esclusiva disponibilità;

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