Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50350 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50350 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEPASE FEDERICO N. IL 08/12/1968
avverso la sentenza n. 869/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 24/10/2013
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Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Depgse Federico ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal
giudice di primo grado per il reato di evasione in regime di arresti
domiciliari, e denunzia l’erronea applicazione della legge penale e il
difetto di motivazione e il travisamento della prova in riferimento
asse ne perché giustificato dalla necessità di recarsi al SERT.A.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza, oltre che per
genericità della censura, che ripete pedissequamente, senza addurre
nuovi argomenti le doglianze già esposte nei motivi di appello, in
ordine alle quali ha già risposto il giudice del gravame, che con
motivazione congrua e adeguata, che si integra con quella di primo
grado, coerente con le risultanze processuale e immune da vizi logici o
giuridici, e perciò stesso incensurabile in questa sede, ha escluso
ogni probabilità di sussistenza dell’invocata esimente, ritenendo non
rilevanti le giustificazioni rese dall’imputato e comunque inidonee a
integrare l’invocata scriminante.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
e
1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il onsigliere est.
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TATA
alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, nella fattispecie