Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50349 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50349 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRACCI ANDREA N. IL 17/10/1972
avverso la sentenza n. 1347/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 23/09/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa in data 9 dicembre 2010 dal Tribunale di Fermo, appellata da PETACCI Andrea, dichiarato responsabile del delitto di lesioni aggravate, commesso il 3 luglio 200
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’intervenuta prescrizione del reato.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
prescrizione ha avuto una sospensione di gg. 413 dal 28 ottobre 2008 al 15 dicembre 2009 così
che la prescrizione, scadente in data 3 gennaio 2012, ha avuto una proroga al 19 febbraio 2013,
in data successiva quindi alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Poiché il ricorso è inammissibile per il motivo di cui sopra, non ha determinato la costituzione di
un valido rapporto di impugnazione con la conseguenza che non rileva che il termine di prescrizione sia scaduto in epoca successiva a quella della sentenza di 20 grado.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
1 23 settembre 2013.

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