Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50347 del 12/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50347 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REHAIEM RIDHA BEN ZAHI N. IL 16/06/1971
avverso l’ordinanza n. 487/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di Ancona
ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da Rehaiem Ridha Ben Zahi
avverso il decreto del 6 marzo 2012 del Magistrato di sorveglianza di Ancona,
che aveva ordinato la sua espulsione dal territorio dello Stato quale sanzione
alternativa alla pena da espiare, rilevando che il condannato con l’atto di
opposizione non aveva dedotto alcun motivo riservandone la formulazione al

termine da difensore non munito di specifica delega per questo procedimento.
2. Avverso detta ordinanza il condannato, detenuto presso la Casa di
reclusione di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 123
cod. proc. pen. il 25 giugno 2012, riservando la presentazione dei motivi al
proprio difensore di fiducia contestualmente nominato.
Il 6 luglio 2012 la Direzione dello stesso Istituto ha trasmesso motivazioni
scritte a corredo del ricorso, presentate dallo stesso detenuto, che, nel
riconoscere di avere sbagliato nel commettere i reati in esecuzione, ha
rappresentato la prossima espiazione della pena e la presenza in Italia dei suoi
familiari, chiedendo di non essere espulso.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico nel suo contenuto e privo di
correlazione con le ragioni di inammissibilità poste a fondamento della decisione
impugnata.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2013

Il Consigliere estensor

D E ;i30 O 3, TATA1

Il Presidente

difensore, e che motivi di opposizione, peraltro irrilevanti, erano pervenuti fuori

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