Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50346 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50346 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARDO ORAZIO N. IL 26/08/1973
avverso la sentenza n. 93/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 maggio 2008 il Tribunale di Catania – sezione
distaccata di Acireale ha dichiarato Sardo Orazio colpevole del reato di cui
all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, e, applicata la contestata recidiva
specifica e infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni due di
reclusione.

della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena, rilevata l’erroneità del
computo dell’aumento per la recidiva, in anni uno e mesi sei di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato vizio di motivazione e violazione di
legge per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna di primo
grado, omettendo ogni vaglio critico delle risultanze processuali e non
procedendo alla corretta interpretazione della legge in materia di decadenza del
teste a difesa per la sua mancata citazione, e per non essere state riconosciute
le chieste attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le deduzioni svolte dal ricorrente riproducono, infatti, gli argomenti
prospettati nel gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate e
argomentate risposte, esaustive in fatto, per la loro coerenza interna e per la
loro logica congruenza alle risultanze del quadro probatorio, e corrette in diritto,
per la corretta operata applicazione delle norme esattamente interpretate alla
luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, e specificatamente richiamati.
Il ricorrente, opponendo un diffuso dissenso rispetto alle risposte ricevute,
omette, peraltro, di rilevare che la pronuncia dell’ordinanza con la quale è stata
dichiarata la decadenza dall’ammissione del teste a discolpa, della cui citazione
era onerata la difesa, è avvenuta nel contraddittorio delle parti, con rinvio della
udienza, su istanza della difesa presente, “per esame imputato e discussione”,
senza alcuna richiesta in ordine alla prova non espletata né eccezione di nullità
della emessa ordinanza, come emerge dall’esame degli atti, cui questa Corte

2

La Corte d’appello di Catania con sentenza del 5 giugno 2012, in riforma

può accedere per la prospettata questione di natura processuale, in tal modo
dimostrando la parte, con il suo comportamento concludente, la rinuncia alla
prova (Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010, dep. 25/06/2010, L., Rv. 247878) e
sanandosi, perché non immediatamente eccepita, la nullità a regime intermedio,
del provvedimento di revoca dell’ammissione della prova testimoniale (Sez. 3, n.
8159 del 26/11/2009, dep. 02/03/2010, p.c. in proc. Panella, Rv. 246255).
3. Del tutto infondata è anche la doglianza che attiene alla conferma del
diniego delle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata ha fornito

l’assenza di elementi positivi di valutazione, mentre le deduzioni svolte, esposte
in chiave di contrapposizione argomentativa senza l’evidenziazione di alcun
significativo elemento positivo non valutato, si mantengono su un piano di
assoluta genericità.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna tiricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

un’argomentazione logica, valorizzando la negativa personalità dell’imputato e

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