Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50344 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50344 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOSSI DANIELE N. IL 29/07/1977
avverso la sentenza n. 121/2011 TRIBUNALE di ROVERETO, del
12/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2011 il Tribunale di Rovereto ha dichiarato
Dossi Daniele colpevole della contravvenzione prevista dagli artt. 81, 660 cod.
pen., e l’ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro
duecento di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per

l’imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine ai motivi in fatto
e in diritto su cui è stata fondata la decisione e ha rappresentato l’insufficienza,
la contraddittorietà e l’incertezza probatoria circa la reale dinamica dei tre
episodi.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile.
2. Il ricorrente, che ha contestato la certa attribuibilità a sé dei tre episodi
contestati, descritti dalla parte lesa costituitasi parte civile, ha, infatti, censurato
sostanzialmente l’interpretazione dei dati acquisiti e la loro capacità
dimostrativa, introducendo generiche ipotesi alternative e chiedendo, in
contrasto con i limiti del sindacato di legittimità, la rilettura nel merito delle
emergenze processuali, logicamente e non incongruamente svolta.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013
L;1 O S.

TATA

cassazione dall’adita Corte di appello con sentenza dell’Il luglio 2012,

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