Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50343 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50343 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ORTONA CORRADO N. IL 01/08/1967
avverso l’ordinanza n. 1510/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 luglio 2012 la Corte d’appello di Bologna, in funzione

CoRRAho

di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da D’Ortona -Ric=12,
volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le
due sentenze specificate nella richiesta, avuto riguardo alla mancanza di
elementi probativi della preordinazione dei reati secondo un unitario disegno

tossicod i pendenza.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione all’art. 671 cod. proc. pen. e all’art. 81, comma 2, cod. pen., dolendosi
dell’illegittimo rigetto della richiesta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.

Il Giudice dell’esecuzione, facendo esatta interpretazione e corretta

applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte, ha
evidenziato, con argomentazioni logiche e coerenti, che non sussisteva la prova
della riconducibilità dei diversi reati a un’unica ideazione criminosa, sia pure
generica, posta a base di un originario programma criminoso e che i reati stessi
per i quali il ricorrente era stato condannato, in relazione alla loro natura e alla
scarsa prossimità temporale, non potevano ritenersi parte integrante di un
medesimo disegno criminoso esistente sin dal momento in cui era stato
commesso il primo reato.
Plausibilmente il Tribunale ha ritenuto che, in tale contesto, la rappresentata
situazione di tossicodipendenza del ricorrente non era elemento idoneo, di per
sé, a fondare il vincolo della continuazione tra i reati per pacifica condivisa
giurisprudenza.
Non può, invero, dubitarsi che, non essendo mutate le norme che delineano
la continuazione, lo status di tossicodipendente può e deve essere preso in
esame per apprezzare, sotto il profilo indiziario, l’unicità del disegno criminoso
con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stesso stato, ma tale
2

criminoso, preclusiva anche della valorizzazione del dato riguardante lo stato di

elemento non si sovrappone, sostituendolo, alla nozione stessa di continuazione
delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen., e cioè alla necessità che i fatti siano
riferibili a un medesimo (originario) disegno criminoso e che il dedotto stato
soggettivo non sia oggetto di autonomo e separato apprezzamento.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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