Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50342 del 29/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50342 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STILLIT2fANO DOMENICO N. IL 17/02/1962
avverso l’ordinanza n. 198/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 30/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 29/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 maggio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Reggio
Calabria ha respinto l’appello proposto da Stillitano Domenico avverso
l’ordinanza del 9 febbraio 2012 con la quale il Magistrato di sorveglianza di
detentiva della libertà vigilata, applicata nei confronti dello stesso con ordinanza
del medesimo Magistrato del 30 settembre 2010, con la misura di sicurezza
detentiva della casa di lavoro per un anno.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art.
231 cod. pen. per non essere stati individuati e indicati i concreti elementi che
giustificavano l’aggravamento della misura.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Le generiche deduzioni difensive non sono, infatti, correlate alle ragioni
logicamente argomentate dell’ordinanza impugnata che, in continuità
argomentativa con la decisione di primo grado, ha proceduto, oltre che a
coerente analisi della condotta tenuta dal ricorrente nel corso della
sottoposizione alla misura di sicurezza, ad autonoma valutazione degli elementi
emergenti dal procedimento penale e ha ritenuto tali fatti, non collegati
all’accertamento definitivo della responsabilità penale, sintomatici di maggiore
pericolosità dello stesso.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Reggio Calabria aveva disposto la sostituzione della misura di sicurezza non
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013
Il Presidente
Il Consigliere estensore