Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50341 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50341 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CESARANO FERDINANDO N. IL 26/08/1954
avverso l’ordinanza n. 6255/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 aprile 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto da Cesarano Ferdinando avverso il decreto del
Ministro della Giustizia del 28 settembre 2011, che aveva prorogato il regime
detentivo differenziato, disposto ai sensi dell’art. 41-bis Ord. Pen., nei confronti
del medesimo, detenuto in esecuzione del provvedimento di cumulo del 20

Tale proroga era giustificata, ad avviso del Tribunale, da plurimi elementi,
emergenti dalle informative fornite dagli organi investigativi e giudiziari
competenti in materia di criminalità organizzata, dal contenuto delle sentenze di
condanna e dalla evasione del reclamante, nonostante fosse sottoposto a regime
differenziato, dall’aula di udienza nel 1998, in base ai quali era da ritenere che il
reclamante era in grado di conservare inalterata la sua rilevante posizione
rivestita nell’ambito dell’associazione criminale di appartenenza e che era
fondato il pericolo del mantenimento da parte dello stesso dei collegamenti con
tale associazione al venir meno dell’indicato regime.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, il condannato detenuto che ne ha chiesto l’annullamento,
deducendo violazione di legge e, in particolare, erronea applicazione dell’art. 41bis Ord. Pen. e assoluta mancanza e illogicità della motivazione, in ordine ai
presupposti legittimanti l’applicazione in proroga del regime penitenziario
differenziato, dovendo essere dimostrata la capacità di mantenere i collegamenti
con l’associazione criminale, e in ordine al vaglio degli indici richiesti dalla
indicata norma.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23
dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall’art.2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio
2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione
differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno
pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con
l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.

2

marzo 2010 del Pubblico Ministero di Salerno per plurime condanne all’ergastolo.

2.1. L’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso
la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni
della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale
per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre
che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla

quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice
di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato
la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003,
Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008,
Ivanov, Rv. 239692).
2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con
corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia,
alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento
del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali
ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e
fondatezza dell’applicazione, in proroga, della misura in oggetto.
Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente e logicamente motivato – con
richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riguardo ai dati
processuali, alle ragioni opposte dal reclamante e al contenuto della memoria
difensiva – sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nella
consorteria mafiosa di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione
alla persistente capacità del medesimo di mantenere contatti con la stessa
consorteria.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi
di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità
di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare,
si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal ricorrente,
solo formalmente sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente
su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
3

mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

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