Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50340 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50340 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIROZZI GIULIO N. IL 15/06/1958
avverso l’ordinanza n. 7663/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8 giugno 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
respinto il reclamo proposto da Pirozzi Giulio avverso il decreto del Ministro della
Giustizia del 30 novembre 2011, che aveva prorogato il regime detentivo
differenziato, disposto ai sensi dell’art.

41-bis Ord. Pen., nei confronti del

medesimo, detenuto in esecuzione del provvedimento di cumulo del 22 ottobre

Tale proroga era giustificata, ad avviso del Tribunale, da plurimi elementi,
emergenti dalle informative fornite dagli organi investigativi e giudiziari
competenti in materia di criminalità organizzata, dalle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia e dal contenuto delle sentenze di condanna, in base ai
quali era da ritenere che il reclamante era in grado di conservare inalterata la
sua rilevante posizione rivestita nell’ambito dell’associazione criminale di
appartenenza e che era fondato il pericolo del mantenimento da parte dello
stesso dei collegamenti con tale associazione al venir meno dell’indicato regime.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo
del suo difensore il condannato detenuto che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale ha dedotto violazione degli artt. 41-bis Ord.
Pen. e 111 Cost., in ordine ai presupposti legittimanti l’applicazione in proroga
del regime penitenziario differenziato, dovendo essere dimostrata la capacità di
mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, e in ordine al vaglio degli
indici richiesti dalla indicata norma.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall’art. 2, legge 23
dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall’art.2, comma 25, lett. d), legge 15
luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di
detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi
periodi, ciascuno pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere
collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta
meno”.
2.1. L’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma
2-sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale
2

2009 della Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli.

presso la Corte d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci
giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
Tribunale per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso,
oltre che alla inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei
quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,

assolutamente inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice
di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato
la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003,
Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008,
Ivanov, Rv. 239692).
2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con
corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia,
alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento
del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali
ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e
fondatezza dell’applicazione, in proroga, della misura in oggetto.
Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato – con richiamo alle più
recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nella consorteria
mafiosa di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione alla
persistente capacità del medesimo di mantenere contatti con la stessa
consorteria.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi
di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità
di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare,
si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal ricorrente,
solo formalmente sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente
su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

3

completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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