Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50339 del 29/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50339 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORIANO LEONE N. IL 21/11/1966
avverso l’ordinanza n. 3092/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 06/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 29/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 luglio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
respinto il reclamo proposto da Soriano Leone, in atto detenuto presso la casa
circondariale di Viterbo, avverso l’ordinanza del 13 aprile 2012 del Magistrato di
sorveglianza di Viterbo, che aveva negato allo stesso il beneficio della liberazione
anticipata in relazione ai periodi di detenzione sofferti dal 14 agosto 2002 al 14
commessi dal 2000 al 2007 e dei rapporti disciplinari elevati a suo carico tra il 27
novembre 2009 il 9 dicembre 2009.
2. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto personalmente due
ricorsi per cassazione.
Con il primo ricorso, il ricorrente ha dedotto di non essere mai stato
destinatario di rapporti disciplinari e ha rappresentato che nel carcere di
Rossano, ove era detenuto, era abituale fare rapporti a tutti i detenuti.
Con il secondo ricorso, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della ordinanza
sulla base di due motivi, deducendo, con il primo, violazione dell’art. 125 cod.
proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in assenza
della logica indicazione degli elementi concreti posti a fondamento dell’espresso
convincimento, e, con il secondo motivo, vizio della motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento
della chiesta liberazione anticipata, alla omessa indicazione del fatto reato
ostativo alla concessione del beneficio e alla omessa valutazione in concreto delle
infrazioni disciplinari in rapporto alla complessiva condotta intramuraria tenuta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato
inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.
Il Tribunale, nel verificare la sussistenza delle condizioni per la
concessione del beneficio della liberazione anticipata, ha correttamente valutato
la condotta del richiedente e ha legittimamente e logicamente ritenuto i fatti di
reato e i rapporti disciplinari, documentati in atti, preclusivi della valutazione di
2
agosto 2004 e dal 26 luglio 2009 al 26 gennaio 2010, in considerazione dei reati
meritevolezza del beneficio e sintomatici della mancata adesione del medesimo
al percorso rieducativo.
Le censure opposte dal ricorrente, nel reiterare le ragioni poste a
fondamento del reclamo, prospettano, in termini generici, una risposta non
coerente alle stesse, e richiedono, senza correlarsi alle emergenze documentali
utilizzate, una diversa valutazione nel merito della condotta tenuta, non
consentita in sede di legittimità.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto