Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50338 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50338 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALATOLO VINCENZO N. IL 20/09/1944
avverso l’ordinanza n. 7267/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

I

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’i giugno 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha
dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Galatolo Vincenzo avverso il
decreto del Ministro della Giustizia del 2 novembre 2011, che aveva prorogato il
regime detentivo differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. Pen., nei confronti

esecuzione della pena dell’ergastolo, in relazione a plurime sentenze di
condanna.
Secondo il Tribunale, il reclamo, esperibile con le forme di cui all’art. 14-ter
Ord. Pen., era una forma d’impugnazione, che doveva essere corredata dalla
indicazione di specifici motivi, nella specie rimasti del tutto generici e
inconferenti, essendo state elencate problematiche di salute del reclamante e
dedotta la sua sottoposizione al regime differenziato da venti anni senza indicarsi
le ragioni dell’attinenza delle esposte emergenze al decreto impugnato, né
potevano qualificarsi motivi integrativi quelli contenuti nella memoria difensiva
depositata nella data della udienza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto dichiarazione d’impugnazione, per
mezzo del suo difensore Galatolo Vincenzo, che ne ha chiesto l’annullamento
deducendo, sulla base

di

unico motivo, violazione della legge penale e

processuale penale, e in particolare delle norme di cui agli artt. 14-ter Ord. Pen.,
27 e 32 Cost. e 5 della Convenzione EDU.
Secondo il ricorrente, la norma di cui all’art. 581 lett. b) cod. proc, pen. è
una norma di interpretazione restrittiva e quindi non estensibile al procedimento
di reclamo regolato dalla legge penitenziaria, che non richiede la specifica
enunciazione dei motivi in relazione alla sua natura di gravame interamente
devolutivo, e le condizioni di salute, illustrate con la memoria difensiva, erano da
considerare incompatibili con il protratto regime detentivo differenziato e
incidenti specificamente sulla valutazione della sua attuale pericolosità e capacità
di mantenere collegamenti criminali esterni.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2

del medesimo, detenuto presso la Casa di reclusione di Milano Opera, in

2.

È, invero, principio consolidato (Sez. 1, n. 46904 del 10/11/2009,

dep. 09/12/2009, Chindamo, Rv. 245683) che il reclamo disciplinato dall’art. 41bis, comma 2-quinquies, Ord. Pen. è una forma particolare di impugnazione,
soggetta alla disciplina processuale di natura generale di cui all’art. 581 cod.
proc. pen., che deve essere accompagnata dalla enunciazione dei motivi, con
“l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”, conseguendo alla loro mancanza l’inammissibilità
della impugnazione.

reclamo avverso il decreto ministeriale adottato a norma dell’art. 41-bis, comma
2, Ord. Pen. decorre, sia per il detenuto sia per il difensore, dalla data di
comunicazione del provvedimento al primo (Sez. 1, n. 5392 del 13/01/2010,
dep. 10/02/2010, Smorta, Rv. 246066), salvo che il decreto sia stato notificato
anche al difensore (Sez. 1, n. 3634 del 19/12/2011, dep. 30/01/2012, Coluccio,
Rv. 251851), senza che alla carenza originaria dei prescritti motivi specifici,
presentati nel termine assegnato dalla legge, possa sopperirsi mediante
produzione tardiva di memorie o motivi integrativi (Sez. 1, n. 14542 del
24/01/2006, dep. 27/04/2006, Episcopo, Rv. 233940).
2.1. Di tali principi il Tribunale ha fatto esatta interpretazione e corretta
applicazione, rilevando la genericità delle scarne, e per l’effetto generiche,
doglianze addotte dal reclamante, la omessa indicazione delle ragioni delle
afferenze delle emergenze indicate al decreto impugnato, la intempestività della
memoria depositata in udienza dal difensore e la non qualificabilità dei motivi in
essa contenuti quali motivi integrativi.
Tali argomentazioni resistono alle censure difensive, che del tutto
infondatamente oppongono l’omessa previsione normativa dei motivi a sostegno
del reclamo, trascurando sia i principi generali delle impugnazioni sia i richiamati
principi di diritto, e non considerando la tutela del diritto di difesa garantito dalla
comunicazione del decreto all’interessato e dalla facoltà, allo stesso riconosciuta,
di nominare un suo difensore.
Né hanno alcuna specificità le rappresentate condizioni di salute del
ricorrente, in rapporto alle ragioni di inammissibilità del reclamo e in difetto,
peraltro, di prospettazione di alcuna limitazione derivante alle possibilità e alle
esigenze di cure adeguate al tipo di patologie.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,0000 alla Cassa delle ammende.

3

Del pari è consolidato il principio che il termine per la proposizione del

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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