Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50337 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50337 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SENA FRANCESCO N. IL 28/12/1975
avverso l’ordinanza n. 1746/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 luglio 2012, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto da De Sena Francesco, detenuto presso la Casa
Circondariale di Frosinone, contro il decreto del 20 febbraio 2012, con il quale il
Magistrato di sorveglianza di Frosinone aveva dichiarato inammissibile l’istanza
dallo stesso proposta, volta a ottenere la concessione di un permesso premio ex

Il Tribunale di sorveglianza, a ragione della decisione, rilevava che il
reclamante era detenuto in espiazione della pena di anni sei di reclusione, di cui
alla sentenza del 6 dicembre 2007 della Corte d’appello di Napoli, per tentata
estorsione aggravata dall’art. 7 legge n. 203 del 1991, totalmente ostativa alla
concessione di benefici ex art. 4-bis, comma 1, Ord. Pen., in mancanza di
collaborazione del medesimo con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter Ord. Pen. e
di prospettazione di elementi specifici circa la impossibilità o la irrilevanza della
sua collaborazione.
2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione di legge,
deducendo la sussistenza dei requisiti per la concessione del chiesto beneficio in
assenza di una sua pericolosità attuale, rappresentando di avere indicato alla
Corte di appello di Napoli quanto a sua conoscenza in ordine alla tentata
estorsione nella quale ha avuto una partecipazione marginale, e rilevando di
avere iniziato un percorso di reinserimento sociale.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con argomentazioni corrette in
diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere allo
stato la richiesta di permesso premio, richiamando le emergenze processuali e
rilevando la non contestata riconducibilità del reato in espiazione a quelli indicati
dall’art.

4-bis,

comma 1, Ord. Pen., la mancanza di collaborazione del

condannato con la giustizia e la non ricorrenza della fattispecie della
collaborazione oggettivamente impossibile, peraltro neppure prospettata.
La corretta applicazione delle norme richiamate, aderente alla costante
interpretazione fattane in questa sede di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 45593

art. 30-ter Ord. Pen.

del 30/11/2010, dep. 29/12/2010, D’Agata, Rv. 249174; Sez. 1, n. 6313 del
10/12/2009, dep. 16/02/2010, Serio, Rv. 246127; Sez. 1, n. 30434 del
12/07/2006, dep. 13/09/2006, Goddi, Rv. 235266), non è stata fondatamente
contestata dal ricorrente, che ha opposto, in via di contrapposizione
argomentativa, generiche e indimostrate deduzioni di merito non correlate alle
ragioni argomentate della decisione impugnata.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

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