Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50336 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 50336 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IORDACHI EMANUEL NARCIS N. IL 13/01/1976
avverso la sentenza n. 57/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ch 40,, Con
tio Iser JA

at.

ied»af•Phypiset4

44, A* kte•KM

Uditi difensor Avv.; gor-e4..a_. -RAt 9-1
cti % /4,t49

1,vc,/,,a442.

Data Udienza: 26/11/2013

Considerato in fatto e diritto.
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto sussistenti le condizioni
per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Repubblica di
Romania nei confronti di Iordachi Emanuel Narcis, condannato ad anni 18 di reclusione per
omicidio e rapina con due diverse sentenze, passate in giudicato.
2. – lordachi Emanuel Narcis ricorre per Cassazione tramite il fiduciario e deduce due diversi
motivi.
,n
2.1t 2& un primo motivo, sotto l’egida della affermata vTlazione dell’alt 705 comma II lettera
Ciré-pla violazione del principio dell’interpretazione pro reo. La condanna per omicidio
originariamente resa dalla Corte di appello di lasi era stata annullata dalla Corte di Cassazione
rumena per la mancata valutazione di alcuni elementi probatori a supporto della linea
difensiva. La nuova sentenza della Corte di appello in sede di rinvio non avrebbe dissipato gli
originari dubbi , e la Corte di Cassazione , nuovamente adita, avrebbe , per motivi
incomprensibili, assecondato tale valutazione. La Corte di appello di Torino avrebbe dovuto
accertare se le decisioni assunte avevano dissipato effettivamente i dubbi insorti in processo e
se in presenza di una situazione probatoriamente non definita effettivamente si era proceduto
ad una interpretazione pro reo del dato probatorio.
2.2 Con un secondo motivo, censura la sentenza impugnata perché la consegna alla Romania
per l’esecuzione della condanna è in contrasto con i principi fondamentali dello Stato, tra cui
quello stabilito dall’art. 27 Cost, comma 3 relativo alle finalità rieducative della pena.
Infine, evidenzia di aver proposto ricorso alla Corte di Giustizia Europea si che, in attesa della
decisione della Corte di Strasburgo, questa Corte non poteva rendere definitiva la
estradizione.
3. – Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, va evidenziata l’assoluta inconferenza del rilievo considerando al
fine che il ricorrente neppure precisa quali siano le incongruenze probatorie che la Corte di
appello di Iasi , con giudizio poi asseverato dalla Corte di Cassazione rumena, non avrebbe
dissipato nel valutare il materiale istruttorio posto a fondamento del reso giudizio di
responsabilità. Piuttosto, sembra alla Corte, in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte
distrettuale , che la difesa miri a riportare inammissibilinente in questa sede situazioni
valutative afferenti il giudizio di colpevolezza reso dalla Autorità Giudiziaria dello Stato
richiedente certamente estranee alla disamina sottesa al giudizio di estradizione.
3.2.Parimenti infondati sono anche gli altri motivi.
L’addebito incentrato sull’assenza di finalità rieducative della pena appare privo di ogni
fondamento.
Come costantemente affermato da questa Corte ( cfr Sei 6, Sentenza n. 5400 del 2009; ed
ancora Sez. 6^, 21 settembre 1995, n. 3125, Di Maio; Sez. 6^, 12 luglio 2004, n. 35896, Solak)
in questa sede non può procedersi ad una comparazione di conformità della legislazione dello
Stato richiedente alla Costituzione dello Stato italiano, ma solo a quelle norme che tutelano i
diritti fondamentali dell’individuo, senza che sia consentita un raffronto tra disposizioni
ordinarie che attuano i principi costituzionali e disposizioni dello Stato richiedente, a meno
che non sia, ictu oculi, ravvisabile, da parte di quest’ultimo, una evidente compressione dei
detti diritti. E così, l’assenza, nel regime dello Stato richiedente, di una disciplina che
contempli un sistema incentrato pure sull’operatività di misure alternative alla detenzione
non attribuisce alla pena una funzione in contrasto con le esigenze teleologiche delineate
dall’ordinamento dello Stato richiesto e non comporta, soprattutto, violazione dei diritti
fondamentali dell’individuo. In altri termini, una volta individuata la compatibilità dei fini del
trattamento sanzionatorio, le divergenze di regime possono assumere rilievo soltanto entro le
esigenze di salvaguardia perseguite sia dall’ordinamento convenzionale sia dall’ordinamento
interno ( così pedissequamente riportata la citata sentenza 5400/09 di questa sezione ) .

3.3 Per il resto, mentre il riferimento al radicamento contenuto in ricorso, comunque travolto
dalla coerenza a norma della valutazione su punto offerta dalla Corte territoriale, appare
genericamente reso senza concretate quel minimo di specificità che deve comunque
connotare i motivi di ricorso in Cassazione, assolutamente inconferente è invece il richiamo
alla pendenza del ricorso all’alta Corte di Giustizia europea, che non spoglia di esecutività la
sentenza posta a fondamento della richiesta di estradizione.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento della somma di euro 1000 determinata in via equitativa in
favore della Cassa delle Ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento della somma di euro 1000 determinata in favore della Cassa
delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempime ti di cui all’art 203 d. att. cpp
Così deciso il 26 novembre 2013
Presi Tnte
IL Consigliere relatore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA