Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50335 del 12/06/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 50335 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CORTESE ARTURO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CUPIDI SANDRO
MARCHETTI SIMONE
MOROSI DARIO
nei confronti di:
NARDI MARIO N. IL 22/05/1946
avverso il decreto n. 22/2012 GIP TRIBUNALE di CAMERINO, del
06/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. A-e,/
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Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 12/06/2013
FATTO
DIRITTO
Nella loro opposizione alla richiesta di archiviazione i ricorrenti non indicarono specifiche indagini
suppletive.
Correttamente, dunque, nel decreto oggetto di ricorso il GIP ha considerato inammissibile (pur
impropriamente ‘rigettandola’) la proposta opposizione.
Ciò precisato, deve rilevarsi che il comune ricorso denuncia l’apoditticità del giudizio di
inammissibilità dell’opposizione, senza peraltro indicare quali fossero in concreto le richieste
indagini suppletive.
Alla stregua di tanto va esclusa la denunciata violazione del contraddittorio e i ricorsi
devono essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013
.
lere estensore
Il
dente
Con il decreto di cui in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Camerino disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di Nardi Mario, indagato per il
reato di abuso d’ufficio e altro.
Propongono ricorso per cassazione i denuncianti siggsi Cupidi Sandro, Marchetti Simone e Morosi
Dario.
Sostengono i ricorrenti — oltre a rilievi sui reati – che il decreto del GIP ha violato il loro diritto al
contraddittorio, in quanto ha previamente rigettato l’opposizione proposta avverso la richiesta di
archiviazione presentata dal P.M., escludendo apoditticamente la rilevanza e pertinenza delle
indagini suppletive richieste.