Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50331 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 50331 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
– TARONE DIEGO FERDINANDO n. 17/12/1982 in Colombia

avverso la sentenza del tribunale di PESCARA in data 7/02/2012

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale R. Aniello, che ha concluso per la trasmissione dègli atti alla Corte
d’Appello dell’Aquila;
sentito il difensore, avv.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/02/2012, depositata in pari data, il tribunale di PESCARA,
in esito al giudizio abbreviato richiesto dall’imputato, presente in stato di
detenzione, lo dichiarava responsabile del reato di illecita detenzione continuata
per finalità di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed
hashish (fatto accertato in Spoltore e Montesilvano il 12 agosto 2011),

Data Udienza: 05/12/2013

condannandolo alla pena sospesa di un anno di reclusione ed C 4000,00 di
multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui al
comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, oltre al pagamento delle spese
processuali e di custodia cautelare.

3. Ha proposto tempestivo appello il TARONE personalmente, impugnando la
sentenza predetta, dolendosi per non aver il giudice di prime cure calcolato la

concesse.

4. Con requisitoria scritta, depositata il 7/08/2012, il P.G. presso questa Corte
ha chiesto trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello de l’Aquila, trattandosi di
sentenza appellabile e che l’atto depositato il 21/02/2012 nell’interesse del
TARONE è un appello e non un ricorso per cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Ritiene il Collegio di dover aderire alla richiesta scritta del PG.
5. Ed invero, l’impugnazione contro la sentenza de qua, proposta come appello
avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, dev’essere trattata
dalla Corte d’appello territorialmente competente (L’Aquila), cui gli atti devono
essere conseguentemente trasmessi a norma dell’art. 568, comma quinto, c.p.p.
(v. Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001 – dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv.
220221).

P.Q.M.
Ordina trasmettersi gli atti alla Corte d’appello de l’Aquila.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013

Il Presidente

corrispondente riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, pur

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