Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50330 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50330 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• DE WITT Italo, nato a Roma il giorno 17/12/1953
avverso la ordinanza n. 39/2015 in data 27/4/2015 della Corte di Appello di
Genova ex art. 634 cod. proc. pen.,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Massimo GALLI, che ha concluso chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio di revisione alla
Corte di Appello di Torino;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/4/2015, la Corte di Appello di Genova ha dichiarato
inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione ex art. 630,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. formulata da DE WITT Italo avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 1/3/2012, parzialmente
riformata dalla Corte di Appello di Firenze in data 6/2/2013 e divenuta
irrevocabile in data 10/1/2014 con la quale il predetto è stato condannato alla
pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione ed C 3.000,00 di multa in ordine al reato di
cui agli artt. 110, 628 cpv. nn. 1 e 2 cod. pen. commesso in Firenze il 5/6/2009.

Data Udienza: 02/12/2015

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il condannato
personalmente, deducendo con un unico articolato motivo l’inosservanza o
erronea applicazione della legge penale ex art. 630, comma 1, lett. b), c) ed e)
cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634, 530, comma 2, e 533, comma 1, cod.
proc. pen. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato.
Evidenzia, al riguardo, il ricorrente di avere avanzato richiesta di revisione del

rappresentata da una certificazione medica (recentemente rinvenuta dai propri
familiari) attestante la presenza dello stesso nella medesima giornata nella quale
fu consumato il reato per il quale è intervenuta condanna presso l’Aurelia
Hospital” di Roma e la sua sottoposizione a trattamenti medico-sanitari.
Aggiunge il ricorrente che la propria condanna era intervenuta sulla base di
accertamenti del DNA rinvenuti su di una parrucca e su dei pezzetti carta che
sono stati trovati a bordo dell’auto utilizzata dal coimputato Pietro SORRENTI
arrestato a seguito dell’inseguimento effettuato immediatamente dopo la
consumazione della rapina ma che non vi sono elementi per ritenere che egli
avesse usato i beni sui quali sono state rinvenute le tracce del DNA in occasione
della rapina stessa.
Indi, nel ricorso il ricorrente fa una rivisitazione degli elementi probatori emersi
nel processo di merito e li contrappone a quelli ritenuti dalla Corte di Appello di
Genova nel provvedimento impugnato.
In punto di diritto osserva che la stessa Corte di Appello avrebbe travalicato i
limiti di cui all’art. 634 cod. proc. pen. in relazione al quale per la declaratoria di
inammissibilità della richiesta di revisione la infondatezza della stessa doveva
essere “manifesta, cioè rilevabile ictu °cui/ e non richiedere un approfondito
esame delle risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Appare innanzitutto doveroso ricordare che anche in materia di revisione il
Giudizio demandato alla Corte di Cassazione in presenza di un ricorso ex art. 634
c.p.p., comma 2, è – e rimane – un giudizio di legittimità con la conseguenza che
questa Corte Suprema non può entrare nel merito della valenza probatoria degli
elementi addotti dal richiedente a sostegno della richiesta ex art. 633 c.p.p. e
della loro idoneità a scardinare gli elementi sui quali si è fondata la sentenza di
condanna divenuta irrevocabile. In tale ottica, essendo sostanzialmente il ricorso
legato ad asserite violazioni inquadrabili nell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), questa
Corte Suprema deve limitarsi a valutare se l’ordinanza impugnata abbia

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processo sopra indicato a seguito della scoperta di una nuova prova

travalicato i limiti imposti dall’art. 634 cod. proc. pen. cioè se si è spinta oltre
l’esame ad essa demandato della “manifesta infondatezza” della richiesta
legittimante l’adozione dell’ordinanza di inammissibilità e se gli aspetti
motivazionali dell’ordinanza stessa presentano caratteristiche di congruità
nonché di assenza contraddittorietà o di manifesta illogicità.
Ciò doverosamente premesso, al fine di effettuare la verifica di cui si è detto
occorre prendere le mosse dai principali arresti della giurisprudenza in materia.

che “l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai
sensi dell’art. 634 c.p.p., sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento
risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio.
Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento,
perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva
capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella
prospettiva del ragionevole dubbio” (Cass. Sez. 6, sent. n. 18818 del
08/03/2013, dep. 29/04/2013, Rv. 255477).
Nel vigente sistema processuale la valutazione quanto alla “manifesta
infondatezza” della richiesta ed il cui accertamento comporta necessariamente la
dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione appartiene alla Corte
di appello, ferma restando la cognizione della Corte di cassazione a dichiarare
inammissibile (ma ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, e, dunque, ovviamente,
entro l’ambito della sua cognizione di legittimità) il ricorso nel confronti
dell’ordinanza di inammissibilità quando ritenga il ricorso manifestamente
infondato.
Quanto detto si riflette più approfonditamente sulla tipologia del rimedio, teso a
rimuovere una decisione passata in giudicato, e si collega direttamente al regime
della specificità delle prove richieste ai fini del giudizio di ammissibilità della
domanda di revisione. Cosicché, come è stato rilevato in dottrina, il vizio in
esame resta designato dalla necessità di operare una verifica circa la capacità
delle prove addotte ad introdurre nel processo elementi che implichino
l’inferenza di un risultato che conduca alla verifica dell’affermazione iniziale.
Come hanno osservato le Sezioni Unite di questa Cote Suprema (cfr. Sez. U,
sent. n. 624 del 26/09/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220441), il tema rimanda, in
una prospettiva caratterizzata da aspetti piuttosto suggestivi, al requisito della
rilevanza richiesto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, ove, peraltro, la
manifesta infondatezza è condizione, accanto alla rilevanza per l’introduzione del
giudizio di legittimità costituzionale, ma l’accostamento, a prima vista,

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Al riguardo si è chiarito, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio,

puramente terminologico, appare il sintomo di una prescrizione normativa
articolata entro sequenze che rivelano la particolare complessità del giudizio
delibativo preliminare.
L’attributo “manifesta” che contrassegna l’infondatezza della richiesta di
revisione si ricollega, dunque, alla capacità degli elementi di prova posti a base
della richiesta, a consentire una verifica circa l’esito del giudizio. Si tratta, cioè,
di un requisito, tutto intrinseco alla domanda, ai rapporti di inferenza collegati

elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto; il tutto e, dunque, da
ricollegare alla forza persuasiva della richiesta, secondo canoni che, per
l’avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con
modelli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base del giudizio di
inammissibilità proprio delle altre ipotesi preclusive del processo di merito. È
questa una linea di recente ripresa dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha
precisato che per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne
determina l’inammissibilità deve intendersi l'”evidente inidoneità” delle ragioni
poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l’esito del giudizio:
requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando
riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’effettiva capacità delle
allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il
giudicato (Cass. Sez. 1, sent. n. 40815 del 14/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv.
248463).
La concreta valenza di una simile causa di inammissibilità del giudizio di
revisione resta quindi legata ad un canone di verifica strettamente connesso al
meritum causae; in tal modo il vizio appare designare l’evidente inidoneità della
domanda ad accedere al giudizio di revisione per l’evidente manifesta distonia
tra il petitum perseguito e le allegazioni poste a base della richiesta e che
costituiscono parte integrante di essa. L’allegazione dimostrativa costituisce,
appunto, la ragione del petitum, cosicché la domanda, mentre, per un verso,
deve davvero penetrare in medias res, per un altro verso, non può fondarsi su
allegazioni sprovviste di univocità e, dunque, già in astratto, inidonee a
conseguire il risultato proscioglitivo previsto dall’art. 631 cod. proc. pen. avuto
riguardo proprio al procedimento probatorio seguito dal giudice di merito. Senza
che possano assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del
merito, altrimenti derivandone un’indebita sovrapposizione tra momenti
procedimentali che il legislatore ha inteso perentoriamente differenziare. Non
può, quindi, trovare ingresso nel giudizio di ammissibilità per manifesta

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alle ragioni dell’introduzione del mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli

infondatezza il richiamo a regole di giudizio appartenenti alla sola fase c.d.
“rescissoria”, quale, ancora una volta, quella imposta dall’art. 637, comma 3.
Poste tali premesse, tratte principalmente dalla sentenza delle Sezioni Unite di
questa Corte Suprema sopra citata e rimanendo nei limiti tracciati del giudizio di
legittimità, va detto che “per l’ammissibilità della richiesta di revisione basata
sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo
l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto

identificare il tessuto logico-giuridico” (Cass. Sez. 1, sent. n. 20196 del
05/03/2013, dep. 10/05/2013, Rv. 256157).
Così tracciate le linee del thema decidendum, va detto che nel caso in esame le
richieste valutazioni risultano essere state effettuate correttamente dalla Corte di
Appello la quale, dopo avere evidenziato il serio materiale probatorio sul quale si
è fondata la pronuncia di condanna dell’odierno ricorrente (tracce del DNA
riferibile al condannato rinvenuto sia sulla parrucca che sui pezzi di carta
utilizzati come tamponi nasali all’evidente scopo di mutare le sembianze del volto
e rinvenuti a bordo dell’autovettura utilizzata dai rapinatori) ha ulteriormente
evidenziato alcuni elementi fondamentali per pronunciare una declaratoria di
inammissibilità quali:
1. L’illogicità della versione sostenuta dall’imputato circa il fatto che egli sarebbe
entrato in contatto con i predetti beni in un momento antecedente alla rapina
alla esecuzione della quale avrebbe, poi, inteso rinunciare;
2.

La compatibilità della visita medica oggetto del certificato prodotto dal

richiedente (peraltro privo di orario) con i tempi per raggiungere il luogo ove fu
consumata la rapina;
3. La compatibilità delle condizioni fisiche riscontrate sul DE WITT rispetto alla
possibilità di compiere la rapina.
Ci si consenta soltanto di osservare il fatto che appare assai singolare che detta
prova “nuova” – come detto costituta da un certificato documentante una visita
sanitaria – sia comparsa solo a distanza di anni dai fatti in quanto ben sapendo
l’imputato della data e dell’ora in cui fu commessa la rapina e, dall’altro, sapendo
di essere stato sottoposto a visita sanitaria il giorno dei fatti ben avrebbe potuto
attivarsi già nella fase delle indagini o del processo per dimostrare (attraverso
prove testimoniali o documentali da richiedere al nosocomio) l’incongruenza
temporale tra l’effettuazione della visita in Roma e la rapina in Firenze.
La valutazione operata dalla Corte territoriale appare congrua e logica per
giustificare quella “manifesta infondatezza” della richiesta di revisione con le

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probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi

caratteristiche sopra delineate dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, il
che porta a ritenere che la Corte di Appello di Genova ha fatto buon governo dei
poteri ad essa conferiti dall’art. 634 cod. proc. pen. e li ha espressi con una
motivazione assolutamente congrua e logica.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 2 dicembre 2015.

P.Q.M.

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