Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50329 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50329 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

FRANCESCHINI Claudio Vittorio, nato a Como il giorno 21/6/1971
NUOVA SDS SA, con sede in Chiasso (Svizzera) via dei Canova n. 3, in
persona del legale rappresentante LUCK Rosemarie;

avverso la ordinanza R.G.Esec. n. 645/14 in data 15/1/2015 del Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Como,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Sante SPINACI, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/1/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Como, pronunciandosi in sede di opposizione al decreto del Pubblico
Ministero ex art. 263, comma 4, cod. proc. pen. in data 22/9/2014 con il quale
era stata rigettata la richiesta di restituzione dì lingotti d’oro grezzo del peso di
kg. 4,785 sottoposti a sequestro operato dalla P.G. a carico dell’indagato
FRANCESCHINI Claudio Vittorio in data 28/5/2014 in relazione al reato di cui
all’art. 648-bis cod. pen., ha a sua volta rigettato la richiesta di restituzione dei

Data Udienza: 02/12/2015

predetti beni formulata dallo stesso FRANCESCHINI e dalla società svizzera
NUOVA SDS SA.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza sia il FRANCESCHINI che
la NUOVA SDS SA unitamente al comune difensore, deducendo violazione di
legge, segnatamente dell’art. 125, comma 3, in relazione all’art. 263 cod. proc.
pen. stante la carenza assoluta di motivazione e l’illogicità del provvedimento
impugnato.

presupposti in fatto ed in diritto a fondamento del provvedimento di rigetto di
restituzione dei beni e che altresì vi sarebbe carenza assoluta delle esigenze
finalizzate al mantenimento del sequestro probatorio de quo.
La NUOVA SDS avrebbe l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà dei beni in
sequestro in quanto l’indagato FRANCESCHINI ne era legittimamente in
possesso.
Rilevano i ricorrenti che nel caso in esame vi sarebbe assoluta carenza del fumus
commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di riciclaggio stante la manifesta
provenienza lecita dell’oro grezzo sottoposto a sequestro con la conseguenza che
nessuna attività istruttoria deve essere al riguardo espletata.
Il Pubblico Ministero non ha indicato alcun reato presupposto dal quale
proverebbe l’oro in sequestro e la Polizia Giudiziaria avrebbe semplicemente
rilevato un illecito amministrativo per effetto del mancato adempimento degli
obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa in materia.
Il FRANCESCHINI, poi, sarebbe un mero impiegato dalla NUOVA SDS SA e non il
diretto acquirente del materiale prezioso ed avrebbe agito per conto della datrice
di lavoro cosicché a sua carico non sarebbe neppure configurabile il reato di cui
all’art. 4, comma 1, I. 7/2000 che, peraltro, qualora fosse il reato presupposto
non consentirebbe di configurare a carico del FRANCESCHINI quello di riciclaggio
e neppure quello di ricettazione.
Evidenziano, ancora, i ricorrenti che risulta documentalmente provato che il
FRANCESCHINI deteneva l’oro grezzo in quanto incaricato dalla società GLOBO
SPED S.p.a. di cui è dipendente. Gli inquirenti avrebbero però rilevato che
l’indagato sarebbe anche dirigente della società acquirente ma non tenendo
conto del fatto che per il diritto elvetico le due posizioni non sono incompatibili e
che comunque le due società parti del rapporto contrattuale di compravendita
dell’oro dispongono delle dovute autorizzazioni rilasciate dalle pubbliche autorità
dello stato di nazionalità.

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Evidenziano al riguardo i ricorrenti che vi sarebbe carenza assoluta dei

Tutta l’operazione avrebbe avuto un normale e trasparente svolgimento ed era
normale che il FRANCESCHINI non disponesse della fattura di vendita del bene in
quanto la stessa era già stata trasmessa dalla società venditrice a quella
acquirente.
Quanto, poi, alla contestazione relativa all’omessa punzonatura dell’oro grezzo,
rilevano i ricorrenti che tale adempimento è previsto solo per l’oro lavorato.
Da ultimo del tutto irrilevante sarebbe il fatto che l’autovettura indicata dal

società venditrice non corrispondeva a quella usata dal FRANCESCHINI così
come del tutto irrilevante è il fatto che nel telefono cellulare del FRANCESCHINI
non è stato rilevato alcun contatto con soggetti di nazionalità rumena.
In relazione a quanto detto aggiungono ancora i ricorrenti che mancherebbero e
non sarebbero state correttamente evidenziate le esigenze probatorie se non con
motivazione pretestuosa atteso che non si comprende quali ulteriori indagini
dovrebbero essere compiute e che anche nel decreto di convalida del sequestro il
Pubblico Ministero non aveva esplicitato le esigenze istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come è stato correttamente evidenziato nel ricorso ed ulteriormente sottolineato
nella requisitoria scritta del Procuratore Generale “in tema di sequestro
probatorio, con l’opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta
di restituzione delle cose sequestrate sono deducibili esclusivamente censure
relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla
opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la
richiesta di riesame; ne consegue che l’ordinanza del G.i.p. che provvede
sull’opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606,
comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente
riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico”
(Cass. Sez. 3, sent. n. 24959 del 10/12/2014, dep. 16/06/2015, Rv. 264059;
Sez. 2, sent. n. 45343 del 16/07/2013, dep. 11/11/2013, Rv. 257489; ed altre
in senso conforme).
E’ peraltro noto al Collegio l’assunto delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema
secondo il quale l’ordinanza del G.i.p., che a norma dell’art. 263 c.p.p., comma
5, provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di
rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro o di rilascio di
copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi
indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1. (Sez. U, sent. n. 9857 del 30/10/2008,

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documento di trasporto T2 rilasciato dall’Ufficio delle Dogane dello Stato della

dep. 04/03/2009, Rv. 242290), tuttavia va tenuta presente l’articolata
motivazione della stessa sentenza in base alla quale deve essere mantenuto il
prevalente orientamento secondo cui, in tema di sequestro probatorio, le
censure concernenti la legittimità, la validità e l’opportunità del sequestro, anche
nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame (Sez. 3,
n. 17809 del 26/01/2011, dep. 06/05/2011, Fama, Rv. 249989), mentre con
l’opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero che abbia respinto

concernenti esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il
sequestro a fini di prova, (ex plurimis Sez. U, sent. n. 9857 del 30/10/2008, dep.
04/03/2009, Rv. 242290 cit; Sez. 6, sent. n. 4771, rv 200885; Sez. 4, sent. n.
749 del 14/03/1997; Sez. 5, sent. n. 779 del 15/02/2000, rv. 215728).
Del resto quanto affermato, oltre che legato alla particolare tipologia del
provvedimento cautelare in esame (di natura “probatoria” e non certo
“preventiva”) emerge apertis verbis dal testo normativo atteso che l’art. 262
c.p.p., comma 1 prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche
quelle che costituiscono corpo del reato, quando “non è necessario mantenere il
sequestro a fini di prova”, il che delinea chiaramente quale è il parametro al
quale si debbono attenere le conseguenti decisioni dell’Autorità Giudiziaria.
Da ciò ne consegue che tutte le argomentazioni contenute nel ricorso con le quali
si discute sul fumus boni iuris in ordine alla configurabilità del reato ipotizzato a
carico dell’indagato FRANCESCHINI e che, nell’ottica difensiva, non
legittimerebbero il mantenimento in sequestro dei beni sottoposti a vincolo
cautelare reale non potranno essere prese in considerazione in questa sede.
Del resto non sfugge che il ricorrente sotto forma del vizio di legge – e più
ancora sotto forma del vizio motivazionale per asserita carenza od illogicità tende in tale ottica ed in principalità a sottoporre a questa Corte Suprema una
inammissibile rivalutazione nel merito della vicenda processuale con riguardo al
fumus commissi
La natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di
legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta infatti preclusa – in sede di controllo della
motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti o degli elementi probatori o
indiziari, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo

l’istanza di restituzione delle cose sequestrate si fanno valere censure

di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto,
mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta – giudice
della motivazione.
Ciò doverosamente premesso e nei limiti nei quali può estendersi l’odierna
decisione – lo si ribadisce quelli della motivazione del provvedimento impugnato
in relazione alla necessità di mantenere il sequestro a fini di prova – il ricorso
non può ritenersi accoglibile neppure sotto l’ultimo dei profili sottoposti

decreto del Pubblico Ministero alla quale la stessa fa anche richiamo
relationem

per

assolvono all’onere motivazionale richiesto facendo detti

provvedimenti riferimento anche al profilo della finalità “probatoria” che deve
legittimare il provvedimento di sequestro de qua.
Infatti il decreto del Pubblico Ministero fa richiamo “ad accertamenti che
potrebbero essere disposti” finalizzati a verificare, qualità, origine ed eventuale
provenienza delittuosa dei beni de quibus.
Analogamente l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari fa adeguato
riferimento a “necessari approfondimenti istruttori” poi richiamando quanto
indicato dal Pubblico Ministero al riguardo.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro a il giorno 2 dicembre 2015.

all’attenzione di questa Corte in quanto l’ordinanza impugnata e prima ancora il

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