Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50327 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50327 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATALANO VALTER N. IL 19/05/1959 parte offesa nel
procedimento
c/
DE GRANDIS ANDREA N. IL 16/10/1974
DE GRANDIS DORIANO N. IL 31/05/1952
avverso il decreto n. 389/2015 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott
2, • C –42*

2.17;

• c…..e.~.~-4.4.-Ge m -..4-11Kr.:

Uditi difensor Avv.;

2.0. br-.0
Fe: e2

Ceri

•C

Data Udienza: 24/11/2015

CATALANO Valter, in veste di persona offesa, tramite il difensore ricorre
per Cassazione avverso il decreto 2.2.2015 con il quale il Giudice delle
Indagini Preliminari del Tribunale di Ferrara, su richiesta del Pubblico
Ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale n.
3989/2010 Ng,r (Procura Ferrara).
La difesa, denunciando la violazione degli artt. 129 disp. att. cod. proc. pen.,
409, 410, 125 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 IA comma lett. b) e c)
cod. proc. pen. richiede l’annullamento del provvedimento impugnato (v.
conclusioni del ricorso pag. 6) denunciando la mancata pronuncia da parte
del Giudice delle indagini preliminari in ordine all’opposizione formulata ex
art. 408 cod. proc. pen. e depositata in data 30.3.2015.
La difesa sostiene che: – il Pubblico Ministero ha violato l’articolo 126
disp. att. cod. proc. pen. perché questi non avrebbe trasmesso al Giudice
delle indagini preliminari l’atto di opposizione; – qualora l’atto fosse stato
tempestivamente trasmesso, il Giudice delle Indagini preliminari avrebbe
avuto potuto apprezzarne il contenuto relativamente alle richieste istruttorie.
Il Procuratore generale di questa Corte ha depositato conclusioni scritte ex
art. 611 cod. proc. pen., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso
In data 18.11.2015 la difesa ha depositato memoria ex art. 121 cod. proc.
pen. a confutazione delle considerazioni svolte dall’Ufficio della Procura
Generale richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di
provvedimento di archiviazione “de plano” svolgendo considerazioni in
ordine alle osservazioni svolte dall’Ufficio della Procura Generale attinenti
ad aspetti di merito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura del fascicolo di ufficio,
consultabile in questa sede nel suo contenuto, essendo stata denunciata la
violazione di una norma processuale, si osserva quanto segue.
Con atto 14.1.2015 il Pubblico Ministero della Procura della
Repubblica di Ferrara, ha chiesto al competente giudice dello stesso
Tribunale, la archiviazione del procedimento n. 3989/2010 mod. 21 Rgpr
(Procura Ferrara), mandando alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti e specificatamente (fra gli altri) la notificazione per via
telematica del provvedimento alla persona offesa Catalano Valter con
domicilio eletto per le notifiche presso il difensore di fiducia Sandroni
Daniele del foro di Ancona.
A Foglio 8 del fascicolo si rinviene l’attestazione rilasciata dal
sistema di notifiche e comunicazioni telematiche con la quale è certificata la
notificazione dell’avviso ex art. 408 cod. proc. pen. all’avv.to Daniele
Sandroni (nell’interesse del Valter Catalano) effettuata in data 15.1.2015 ore
13:09:05. Dal medesimo documento si evince che la notificazione è stata
“accettata” dal sistema informatico di destinazione e che la “consegna”
dell’atto è stata attestata come avvenuta il giorno 15.1.2015 alle ore
13:09:24.
A foglio 9 del fascicolo si rinviene la “ricevuta di avvenuta
consegna” con regolare identificativo del messaggio di posta certificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si può pertanto affermare che in data 15.1.2015 il difensore del ricorrente ha
ricevuto la comunicazione della richiesta di archiviazione, contenente
l’avviso (v. pag. 2 della richiesta del PM) che nel termine di 10 giorni la
difesa poteva prendere visione degli atti e presentare opposizione con
richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.
In data 2.2.2015 (scaduti i termini per il deposito di atto di opposizione alla
archiviazione da parte della persona offesa) il Giudice delle Indagini
preliminari del Tribunale di Ferrara ha accolto la richiesta del Pubblico
Ministero, depositando il provvedimento di archiviazione, ordinando
successivamente la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, che li ha
ricevuti in data 4.2.2015.
In data 30.3.2015 la difesa del Catalano ha depositato atto di
opposizione alla richiesta di archiviazione, di cui viene lamentata la mancata
trasmissione al giudice delle indagini preliminari.
Dalla ricostruzione cronologica degli atti processuali vengono in evidenza i
seguenti fatti: a) l’atto di opposizione è stato depositato oltre i termini di
legge scaduti in data 26.1.2015, avendo la difesa ricevuto comunicazione ex
art. 408 cod. proc. pen. in data 15.1.2015; b) non è provata alcuna
violazione dell’art. 126 disp. att. cod. proc. pen., posto che il decreto di
archiviazione del Giudice delle indagini preliminari è successivo alla
scadenza del termine per la proposizioni di opposizione da parte della difesa
della persona offesa; c) non si comprende assolutamente la denuncia della
inosservanza dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen. contenuta nella
intitolazione del primo motivo di ricorso (pag. 3 del ricorso della difesa)
posto che la disposizione disciplina una ben diversa tipologia di
comunicazioni che incombono al Pubblico Ministero per il caso di esercizio
della azione penale; d) è inammissibile, siccome del tutto immotivata la
denunciata violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., posto che ben può il
Giudice delle indagini preliminari brevemente motivare il decreto di
archiviazione richiamando le articolate osservazioni formulate nella
richiesta del Pubblico ministero; e) non si ravvisa alcuna violazione degli
artt. 409 e 410 cod.proc. pen., posto che la nullità dell’atto di archiviazione,
per espressa disposizione di legge può derivare esclusivamente
dall’inosservanza delle norme processuali disciplinate dall’art. 127 V^
comma cod. proc. pen., nel caso in esame puntualmente osservate.
Dalla lettura della giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di
decadenza dal termine previsto ex art. 408 cod. proc. pen. IIA comma, va
osservato che se è vero che il suddetto termine è da ritenersi ordinatorio non
[v. Cass. n. 15888/2006; Cass. n. 18840/2007; Cass. n. 31605/2009; Cass. n.
33882/2010; Cass. n. 19073/2010; Cass. n. 39778/2014. in senso del tutto
contrario, isolata v. Cass. n. 1574], sicchè il giudice delle indagini
preliminari prima di pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione deve
comunque prendere in considerazione l’atto di opposizione anche se
proposto tardivamente, è altrettanto vero che rintervenuta la pronuncia del
giudice delle indagini preliminari nel rispetto dei termini previsti dagli artt.
408 cod. proc. pen. e 126 disp. att. cod. proc. pen 7 la parte tardivamente
opponente con atto depositato dopo la archiviazione non può più dolersi di
alcunchè, se non richiedere, ricorrendone le condizioni una riapertura delle
indagini ex art. 414 cod. proc. pen., aspetto quest’ultimo che non può essere
preso in considerazione siccome dedotto il solo aspetto relativo alla
legittimità del decreto di archiviazione del 2.2.2015

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24.11.2015

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche
in relazione al contenuto della memoria depositata ex art. 121 cod. proc.
pen. che può essere presa in considerazione entro i limiti segnati dal
contenuto dell’inammissibile ricorso principale con esclusione delle
questioni nuove e non dedotte (v. Cass. n. 8144/1990; Cass. n. 3200/2014]
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella
condotta processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi
prevista.

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