Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50326 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50326 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TINTI ANGELO N. IL 17/01/1982
avverso l’ordinanza n. 72/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
16/04/2003
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIAR4 GRAZIOSI;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. V,. Qi ,p
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/10/2013

’ 20432/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 aprile 2013 il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso di riesame
avverso il decreto 30 marzo 2013 di sequestro preventivo emesso dal gip dello stesso
Tribunale presentato dal difensore di Tinti Angelo, indagato per il reato di cui all’articolo 256,
commi primo e terzo, d.lgs. 152/2006. Il sequestro ha per oggetto un’area di 600 mq
all’interno dell’azienda agricola del Tinti, nella quale si sarebbero rinvenuti rifiuti provenienti da
demolizioni edili: di qui la formulazione delle ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti e

La richiesta di riesame, tra l’altro, faceva riferimento a un precedente sequestro probatorio
d’urgenza, di cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto di convalida del PM,
perché la polizia giudiziaria, prima di procedervi, non aveva adempiuto all’obbligo ex articolo
114 disp. att.c.p.p. di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di
fiducia durante il sequestro. Secondo il difensore del Tinti, tale violazione aveva cagionato
radicale nullità e quindi inutilizzabilità del verbale di sequestro probatorio d’urgenza. Il
Tribunale, tra l’altro, a proposito del fumus commi ssi delicti la cui sussistenza era pure
contestata, lo ha ritenuto emergente dagli atti di polizia giudiziaria e in particolare dalle
attestazioni sull’esistenza di rifiuti nell’area sequestrata corroborate dalle numerose fotografie
allegate. A fronte della eccezione di inutilizzabilità di tali atti, il Tribunale ha ammesso che il
verbale di sequestro probatorio non presenta tutti i requisiti di legge “per poter fondare,
appunto, un provvedimento ablativo della Procura con funzioni probatorie”, ritenendo però che
“non per questo si può ritenere privo di qualsiasi efficacia; infatti, contiene attestazioni circa lo
stato dei luoghi, che conservano valore descrittivo”.
2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo come unico motivo la violazione di norme
processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità. Il fumus sarebbe stato ricavato da atti
nulli o inutilizzabili, perché sia l’ispezione sia il conseguente sequestro probatorio erano
avvenuti in violazione dell’obbligo di avvertire l’interessato della facoltà di farsi assistere da un
difensore, e tale omissione era stata tempestivamente eccepita – con memoria depositata
entro cinque giorni dalla ricezione della notifica – con riferimento al decreto di convalida di
sequestro, unico atto notificato all’indagato e contro cui era possibile eccepire. Erra dunque il
Tribunale distinguendo il provvedimento di sequestro dalle attestazioni in esso contenute.
Inoltre il Tribunale rileva che nel fascicolo vi sono molte fotografie “e una C.N.R. contenente
una ricostruzione dell’intervento degli operanti e una dettagliata specificazione delle condizioni
di fatto del terreno”, ma non tiene conto del fatto che “si tratta di rappresentazioni fotografiche
e di descrizione dello stato dei luoghi effettuati nel corso del sopralluogo”. Tutto dunque
sarebbe investito dalla illegittimità derivante dalla violazione dell’articolo 114 disp. att.c.p.p.
Infine, la fonte della notitia criminis sarebbe una denuncia anonima, sulla cui base non si può
procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche. Comunque la declaratoria di

discarica abusiva.

” inutilizzabilità non solo del sequestro, ma anche del sopralluogo e di tutti gli atti d’indagine che
ne riportino i contenuti comporta l’assenza di fumus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il motivo, in sostanza, vede sulla determinazione degli effetti della violazione dell’articolo
114 disp. att. c.p.p., violazione che è indiscusso che la polizia giudiziaria abbia commesso.

giudiziaria (il sequestro probatorio era stato infatti in precedenza annullato dallo stesso
Tribunale), lasciando integri invece quelli che nell’ordinanza impugnata definisce “descrittivi”, i
quali rimarrebbero dunque idonei a supportare il fumus commissi delicti.
L’articolo 114 disp. att. c.p.p. impone alla polizia giudiziaria di dare alla persona sottoposta
alle indagini, se presente, l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia “nel
procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice”. Si tratta, oltre alla
fattispecie di cui all’articolo 353, comma 2, c.p.p., degli atti di cui agli articoli 352 e 354 c.p.p.,
cui l’articolo 356 c.p.p. fa riferimento. L’articolo 352 c.p.p. concerne le perquisizioni e l’articolo
354 c.p.p. gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, con conseguente
sequestro (nel caso di specie, indubbiamente sono stati espletati accertamenti e rilievi sullo
stato dei luoghi ex articolo 354 c.p.p., ed è stato poi effettuato anche il sequestro probatorio,
in seguito annullato dal Tribunale del riesame). Non è peraltro corretto affermare che la
violazione dell’obbligo di avviso incida sugli atti ablatori, come lascia intendere il Tribunale, in
quanto la giurisprudenza di questa Suprema Corte evidenzia che gli effetti di tale nullità si
confinano nell’atto prodromico, senza incidere sulla validità del sequestro e sulla utilizzabilità
delle stesse cose sequestrate (da ultimo, Cass. sez. I, 10 maggio 2011 n.23674, per cui “la
nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose
rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l’inutilizzabilità ai fini di prova delle
stesse”;

sulla

inestensibilità

della illegittimità dell’attività di carattere preventivo al

susseguente sequestro, che rimane provvedimento distinto ed autonomo, cfr. altresì Cass.

sez. IV, 6 maggio 2009 n. 26668, Cass. sez. IV, 15 novembre 2005/5 gennaio 2006 n. 150 e
Cass. sez. V, 26 maggio 1998 n.3287).
Un ulteriore profilo, peraltro, conduce alla infondatezza del ricorso. È assodato che la nullità
derivante dall’omesso avviso all’indagato, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà di
avvalersi dell’assistenza di un difensore ex articolo 114 disp. att. c.p.p. è nullità generale a
regime intermedio (da ultimo, Cass. sez. IV, 11 ottobre 2012 n. 44840; Cass. sez. V, 9
febbraio 2012 n. 7654; Cass. sez. III, 28 marzo 2012 n. 14873; Cass. sez. II, 23 marzo 2011
n. 13392). Tuttavia, la giurisprudenza di questa Suprema Corte presenta due orientamenti in
ordine alla tempestività della relativa eccezione. L’orientamento che può definirsi prevalente, e

9

Secondo il Tribunale tale violazione inficia soltanto gli effetti ablativi degli atti della polizia

che di certo è il più aderente al dettato dell’articolo 182, secondo comma, c.p.p., ritiene che la
nullità pervenga ad essere sanata se non è dedotta prima, o immediatamente dopo il
compimento dell’atto, ossia subito dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di
cinque giorni che l’articolo 366 c.p.p. a questi concede per l’esame degli atti (Cass. sez. III, 28
marzo 2012 n. 14873; Cass. sez. II, 12 aprile 2011 n. 19100; Cass. sez. II, 23 marzo 2011 n.
13392; v.altresì Cass. sez. IV, 11 ottobre 2012 n. 44840, che evidenzia come la relativa
eccezione possa comunque essere proposta al di fuori di specifici atti, mediante le memorie e
richieste di cui all’articolo 121 c.p.p.; anche la già citata Cass. sez. II, 12 aprile 2011 n. 19100

ex articolo 367 c.p.p. o al giudice ex articolo 121 c.p.p.). Sulla scorta di tale orientamento, la
proposizione della eccezione in sede di riesame risulta tardiva (ancora, espressamente, Cass.
sez. II, 12 aprile 2011 n. 19100). Quale orientamento minoritario, altri arresti hanno invece
ritenuto che l’eccezione sia tempestiva se proposta anche in sede di riesame (Cass. sez. V, 9
febbraio 2012 n. 7654; esige che la eccezione sia presentata con la richiesta originaria di
riesame, e non con i motivi aggiunti, in tale ultimo caso essendo inammissibile per tardività,
Cass. sez. III, 13 aprile 2011 n. 18068). Nel caso in esame, peraltro, non è necessario
approfondire quale dei due orientamenti sia condivisibile, essendo sufficiente e assorbente
rilevare che, qualunque sia l’interpretazione adottata, l’eccezione è stata proposta
tardivamente. Infatti, lo stesso ricorrente riconosce di aver proposta la eccezione per
violazione dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. esclusivamente in relazione al decreto di convalida
del sequestro, entro cinque giorni dalla sua notifica, giustificandosi con l’essere stato questo
l’unico atto notificato all’indagato. Ma la notifica solo del decreto di convalida del sequestro non
toglie che, se si intendeva farla valere, la eccezione della nullità aveva comunque uno spazio
temporale di ammissibilità che si conclude tutt’al più, vista la giurisprudenza sopra citata, nel
giudizio di riesame. E nel caso che si sta considerando il giudizio di riesame era già stato svolto
in relazione al decreto di convalida del sequestro probatorio. Poiché, come correttamente
adduce il ricorrente, gli effetti invalidanti del mancato avviso ex articolo 114 disp. att. c.p.p.
coprono non solo il provvedimento ablatorio, bensì anche l’atto accertativo, il ricorrente, se
avesse voluto avvalersi di tali effetti, avrebbe dovuto dedurli, al più tardi, nella richiesta di
riesame avverso il decreto di convalida del PM relativo al sequestro probatorio effettuato
d’urgenza. Tardiva è dunque la proposizione della eccezione per la prima volta nella richiesta di
riesame del sequestro preventivo, nel cui giudizio, come pure, logicamente, nella attuale
conseguente fase di legittimità, l’eccezione risulta inammissibile.

È pertanto il ricorso da dichiararsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto,
poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in

indica come veicolo dell’eccezione la memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero

• colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Cons ere Estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

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