Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50325 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 50325 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA
Nel procedimento nei confronti di
Kola Agron nato a Tirana il 25 febbraio 1980
Karaci Nikolin Kristian, n. a Mirdite il 25/09/1975,
definito con sentenza di questa Corte n.1614/2013 in data 18.06.2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Gaeta, che ha concluso per la correzione;

Ritenuto

– che con sentenza in data 18.06.2013 questa stessa sezione della Corte di
Cassazione, accogliendo parzialmente i ricorsi dei due imputati, annullava la sentenza
della Corte d’Appello di Ancona del 14.10.2011, limitatamente al trattamento
sanzionatorio , rigettando nel resto ;

Data Udienza: 26/09/2013

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– che per mero errore materiale nel solo dispositivo della predetta sentenza, veniva
omesso di indicare la Corte di appello di Perugia, alla quale si rinviava per nuovo
giudizio sul punto ;
– che a tale omissione può rimediarsi per il tramite del procedimento di correzione
di cui all’art. 130 c.p.p., disponendo l’inserimento ,nel dispositivo originale della
sentenza su indicata , dopo la frase “Annulla la sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio” la frase “con rinvio alla Corte di appello di Perugia per

– che deve ,pertanto, disporsi all’annotazione predetta sull’originale dell’atto;

P.Q.M.
Ordina correggersi l’errore materiale inserendo nel dispositivo , dopo la frase “Annulla
la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio” la frase “con rinvio
alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto e rigetta nel resto i
ricorsi”.
Si provveda all’annotazione predetta sull’originale dell’atto.
Co i deciso in Roma, camera di consiglio del 26 settembre 2013 .

nuovo giudizio sul punto e rigetta nel resto i ricorsi;

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