Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50325 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50325 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
TIERRI SAVERIO nato il 09/07/1950, avverso l’ordinanza del 09/08/2013 del
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari pronunciata nei
confronti di Daka Vllasi n. il 12/02/1960 e Daka Vasilika n. il 07/04/1969;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona della dott.ssa Giuseppina
Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO E DIRITTO
1. TIERRI Saverio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso il provvedimento con il quale, in data 30/09/2014, il giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Castrovillari aveva rigettato la richiesta
di riapertura della indagini avanzata dal Pubblico Ministero a seguito di
archiviazione disposta con decreto del 09/08/2013.

2. il Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Giuseppina Fodaroni,
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso, come ha condivisibilmente rilevato il Procuratore Generale
nella sua requisitoria è inammissibile in quanto, per consolidata giurisprudenza di
questa Corte, che, in questa sede, va ribadita, «è inoppugnabile, per il principio
di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per

1

Data Udienza: 10/11/2015

le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di riaprire le
indagini a seguito della disposta archiviazione»: Cass. 30620/2008 Rv. 240441;
Cass. 1556/1990 Rv. 184702.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
1.000,00.

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/11/2015
IL PRESIDENTE
( ott. Franc
4, Fiandanese)
IL CONSIGLIERE EST.

p

(Dott. G. Ra o)

P.Q.M.

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