Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50324 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50324 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Aresi Maria Antonietta nata a Gallarate il 30 maggio 1950
Nel procedimanto penale a carico di
Pisani Domenico nato a Cassano Magnago il 19 maggio 1969
Pisani Antonio nato a Tricarico il 16/07/1945,
avverso il decreto di archiviazione n.278 ord. del GIP del Tribunale di Busto Arsizio in
data 8.10.2012
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 26/09/2013

1.Con decreto de plano il G.I.P. del Tribunale di

BustoArsizio dichiarava

l’inammissibilità della opposizione proposta dalla denunciante Aresi Maria Antonietta
e disponeva l’archiviazione degli atti nei confronti di Pisani Domenico e Pisani indagati
di truffa aggravata in concorso.
1.2 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore della parte offesa
deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato perché assunto senza
instaurare il necessario contraddittorio previsto con l’espletamento dell ‘udienza

prova richiesti.
1.3 n P.G. ha chiesto l’annullamento del provvedimento e la restituzione degli atti al
GIP procedente per la fissazione dell’udienza camerale.

2. Il ricorso deve essere accolto.
2.1 Va osservato,in sintonia con quanto rilevato dal Procuratore Generale nella sua
requisitoria , che l’opposizione all’archiviazione legittima l’intervento della persona
offesa e l’instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale ove le nuove
indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneità a porre
in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero.
2.2 Nel caso in esame il P.M. chiedeva di archiviare la vicenda,avendone colto solo i
profili civilistici ma la denuncia dell’Aresi aveva evidenziato il versamento di cospicui
anticipi per l’acquisto di un appartamento ,l’immotivato inadempimento di quanto
promesso da parte di chi doveva effettuare i lavori e cedere l’appartamento, nonchè la
sottoscrizione di un preventivo poi inopinatamente fatto valere come fideiussione ;in
merito a tali evidenze , la persona offesa aveva sollecitato, non essendo state fatte
indagini di alcun tipo, l’accertamento sui lavori da eseguirsi e soprattutto la
destinazione delle somme conferite ai due indagati.
2.3 Secondo i consolidati principi di questa Corte

il giudizio di inammissibilità

dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare,
oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità
dell’opposizione,-che non sono in discussione nel caso in esame trattandosi di ipotesi
aggravata per la quale si procede d’uffico- soltanto la pertinenza e specificità degli
atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, dovendosi
ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della
fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza
camerale.(n.19808 del 2009 Rv. 243852).

camerale, funzionale alla discussione sull’opposizione sulla richiesta dei mezzi di

Come opportunamente osservato dal P.G. “Nel caso in esame le conclusioni cui
perviene il giudice non tengono adeguatamente conto dell’esigenza di preservare in
massima misura la garanzia del denunciante nel passaggio cruciale che decide della
possibilità stessa del suo accesso alla giurisdizione e che perciò l’archiviazione de
plano ,a fronte della rituale opposizione della persona offesa,si pone rispetto alla
celebrazione dell’udienza camerale ,come eccezione rispetto alla regola , secondo la
quale ogni valutazione deve essere rimessa all’esito del contraddittorio”

rilevanza degli accertamenti richiesti ,deve,pertanto essere annullato .
3. Gli atti vanno restituiti al GIP del Tribunale di Busto Arsizio che, nel rispetto dei
principi su enunciati, provvederà alla fissazione dell’udienza camerale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al
Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 26 settembre 2013 .

Il provvedimento impugnato ,che si sostanzia in tale prognostico giudizio sulla

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