Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50322 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50322 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NASSETTI ANDREA N. IL 23/01/1984
avverso l’ordinanza n. 583/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
12/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘T

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il tribunale di Bologna decidendo sull’appello
proposto nell’interesse di Nassetti Andrea avverso l’ordinanza in data 18
maggio 2015 del gip del tribunale della medesima città, con la quale è stata
rigettata l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della
misura della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione nei confronti

del prevenuto per nullità dell’interrogatorio di garanzia, ha respinto il
gravame.
Ricorre l’indagato lamentando violazione di legge in relazione al combinato
disposto degli articoli 294, comma 4, 178 lett. C, 302 cod. proc. pen. avendo
il giudice a quo affermato che la mancanza di tempo per apprestare
l’effettività della difesa, dovuta al rigetto della richiesta di dilazione
dell’interrogatorio di garanzia, configuri nullità, ma precisando che detta
nullità non può più essere rilevata in quanto sanata non essendo stata
eccepita con la richiesta di rinvio di detto interrogatorio e non essendo stata
ribadita nell’ambito dello stesso.
Osserva infatti il ricorrente che la richiesta di rinvio dell’interrogatorio si
fondava sulla nullità dell’avviso relativo allo stesso, in quanto intempestivo
perché ostativo a una adeguata assistenza difensiva. Argomenta la difesa che
se l’avviso era nullo, tale nullità è stata immediatamente eccepita, mentre il
giudice avrebbe erroneamente escluso detta nullità e rigettato la richiesta di
rinvio dell’interrogatorio: così determinando la nullità del conseguente
incombente, nullità che la difesa aveva comunque dedotto fin dalla fissazione
dell’interrogatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Per giurisprudenza di questa corte, richiamata nel
provvedimento impugnato, in tema di misure cautelari, la brevità del termine
intercorrente tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti presso il giudice
che ha emesso la misura ex art. 293 c.p.p. e la data fissata per
l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma di
nullità, essendo preminente l’interesse a provocare un immediato contatto tra
l’indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la
privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di
consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate
con la presentazione di una istanza di differimento dell’interrogatorio (cfr.
Cass. sez. 2, 30.9.2014, n. 44902).

1

Tuttavia, sempre come precisato nel provvedimento impugnato, qualora
l’istanza di rinvio sia rigettata è onere del difensore di formulare
immediatamente l’eccezione di nullità dell’atto che si va a compiere.
Trattandosi infatti di una nullità generale a regime intermedio (come
desumibile dal combinato disposto degli artt. 178 lett. C e 180 cod. proc.
pen.), come disposto dell’art. 182 comma 2 cod. proc. pen., quando la parte
assiste al verificarsi di detto vizio, la nullità deve essere eccepita prima del

Ciò non è avvenuto nel caso di specie, né può/tal fine essere considerata
rilevante la dedotta nullità dell’avviso di fissazione dell’interrogatorio, in
quanto relativa, appunto, all’avviso ed in quanto precedente al provvedimento
di rigetto dell’istanza medesima (a cui avrebbe dovuto seguire la sollevazione
della eccezione di nullità in discorso).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato
articolo 94.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.
proc. pen.
Roma, li 28.10.2015

suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

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