Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50322 del 26/09/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50322 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Podda Omar,, nato a Cagliari il 2.101975
avverso la sentenza n.985/2010 della Corte d’appello di Cagliari ,prima sezione
penale, del 31.1.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Gaeta
, che ha concluso per l’annullamento con rinvio,in punto di art.62 n.4 cod.pen.;
udito per l’imputato, l’avv. Cinzia Cesarina Passero,d’ufficio per il ricorrente,che si è
riportata ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Data Udienza: 26/09/2013
1.Con sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Cagliari ,in parziale riforma
della sentenza del Tribunale della stessa città , in data 15.6.2011, che aveva
condannato Podda per la ricettazione dell’ assegno rubato a Carlo Zucca,
rideterminava la pena inflitta all’imputato, riconoscendogli l’attenuante del fatto di
particolate tenuità.
1.1 Avverso tale sentenza ricorre
personalmente Carlo Podda ,chiedendo
l’annullamento della sentenza perché non è stato provato l’elemento del dolo ,che
e non sono state,immotivatamente, riconosciute le attenuanti di cui all’art.62 n.4 e 6
cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2.1 n ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre pedissequamente le censure già
proposte in appello, tutte compiutamente valutate dalla Corte territoriale , con una
motivazione che non evidenzia alcuno dei tipici vizi della motivazione ,di cui all’art.606
cod.proc.pen.
2.2 La Corte ha ancorato la pronuncia di responsabilità al possesso dell’assegno e al
comportamento assolutamente ambiguo tenuto dall’imputato, che ha fornito due
diverse giustificazioni circa la spendita dell’assegno, alla parte lesa, in un modo ed in
udienza in modo affatto diverso, così avvalorando la convinzione della sua perfetta
consapevolezza della provenienza illecita dell’assegno.
D’altra parte la
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, unanime e da tempo, attribuisce
ai due elementi su richiamati, il possesso della cosa di provenienza delittuosa e
l’assenza di precise e attendibili spiegazioni sulla causa di tale possesso, che
assume valore univoco circa la consapevolezza della provenienza illecita del
bene,
valore
fondante
20/06/1996 Rv. 205609;
dell’affermazione
di
responsabilità.(
8072
del
18034 del 07/04/2004 Rv. 228797 ; 4170 del
12/12/2006 Rv. 235897 ; 41423 del 27/10/2010 Rv. 248718 ; 4077 del
20/11/1989 Rv. 183812;
13599 del 13/03/2012 Rv. 252285 ; 46031 del
09/10/2003 Rv. 226723 ; 35535 del 12/07/2007 Rv. 236914 ; 32832 del
09/05/2007 Rv. 237696).
2.3 La Corte di merito inoltre ha motivato compiutamente ed in modo congruo
anche sul mancato riconoscimento delle due attenuanti invocate dal
ricorrente:Vattenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen. perché l’aspetto del danno
presuppone l’accertamento della consapevolezza della provenienza illecita dell’assegno
patrimoniale era già stato valutato ai fini del riconoscimento dell’attenuante di
cui all’art.648 cpv cod.pen. e l’attenuante del risarcimento del danno non
essendo stata fatta un’offerta reale che consentisse al giudice di valutare la
congruità e tempestività del risarcimento.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così d iso in Roma, il 26 settembre 2013.
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di