Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50321 del 28/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50321 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
MARRONE GIUSEPPE N. IL 10/02/1987
avverso l’ordinanza n. 768/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
18/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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6_,£3-1′ 9.4,

Uditi difensor Avv.; KA

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Data Udienza: 28/10/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il tribunale di Bari, decidendo sull’istanza di
riesame proposta nell’interesse di Marrone Giuseppe avverso l’ordinanza in
data 27 maggio 2015 del gip del tribunale di Foggia, applicativa allo stesso
della misura cautelare della custodia in carcere, ha annullato il provvedimento
disponendo l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra

Il tribunale ha infatti rilevato come il gip non abbia motivato l’ordinanza
custodiale in relazione ai presupposti richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen.
Ha presentato ricorso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Foggia, lamentando violazione di legge ed affermando che il tribunale non
avrebbe considerato come il provvedimento del gip fosse in effetti motivato
per relationem, e perciò adeguatamente motivato piuttosto che privo di
motivazione.
L’indagato ha depositato note in data 21 ottobre 2015 chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, avendo osservato il tribunale come
l’apporto motivazionale contenuto nel provvedimento del gip sia limitato, con
riguardo alla posizione del Marrone, all’affermazione secondo cui “come già
evidenziato, sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti di tutti gli
indagati in ordine ai reati per i quali si procede”; dunque in nessun modo
specificando la posizione dell’indagato e pertanto omettendo di rendere
motivazione sul punto: non potendosi rinvenire la stessa nella trascrizione
della richiesta del pubblico ministero, non integrandosi con tale metodo il
requisito della autonoma valutazione del tribunale che l’ufficio deve rendere a
fondamento del provvedimento che assume.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, li 28.10.2015

causa.

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