Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50320 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50320 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Aimone Salvatore nato a Siracusa il 14.4.1967

Data Udienza: 26/09/2013

avverso la sentenza n.2144 / 2012 della Corte d’appello di Roma,
2a sezione penale del 8.3.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Pietro Gaeta , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;

1

A

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, datata 8.3.2012, la Corte di
appello di Roma , confermava la sentenza del Tribunale della stessa
città,del 3.3.2008 , che aveva condannato Aimone Salvatore alla

continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d’appello di Roma
del 31.3.2003 , per il reato di seguito indicato :

A) per il reato p. e p. dagli arti. 110 e 628, 1 e 3: co. n.1 (duplice ipotesi)
cod.pen. perchè, in concorso morale e materiale con altra persona
rimasta ignota e quindi_cqn_essa riunito, si impossessava – al fine
di trarne ingiusto profitto – della somma di circa £. 10.000.000 che
sottraeva dalle casse dell’agenzia n. 109 delle POSTE ITALIANE SPA, con
minaccia consistita nel puntare una pistola all’indirizzo degli impiegati.-In
Roma, il 29.8.01
1.1 Avverso tale sentenza , propone ricorso il difensore dell’imputato ,
che ,chiedendo l’annullamento della sentenza, deduce a motivo
l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione perché gli
esiti degli accertamenti dattiloscopici , utilizzati per la pronuncia di
responsabilità, sono stati acquisiti in modo irregolare ,perché non filtrati
attraverso l’esame peritale ma solo riferiti ed acquisiti attraverso
l’esame dell’operante incaricato di compiere l’operazione di acquisizione
del reperto. Erroneamente,pertanto, la Corte di merito ha attribuito all’
impronta palmare, rinvenuta sul luogo del crimine, la stessa morfologia
e gli stessi indici di individuazione che la scienza criminologa attribuisce
all’impronta dattiloscopica, che,tecnicamente, ne richiede assai meno.
1.2 Come secondo motivo deduce che la Corte è incorsa nell’errore
di prendere in esame gli stessi criteri della gravità del reato e della
capacità a delinquere, tanto per valutare la concessione delle attenuanti
generiche quanto per determinare la dosimetria della pena,così violando
il principio del ne bis in idem sostanziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa in

2.11 ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1 II primo motivo di ricorso è generico perché già proposto negli
stessi termini in entrambi i gradi di merito ed é stato respinto dalla
Corte territoriale con una motivazione che non merita censure, perché

la giurisprudenza di legittimità. Ha,infatti, affermato la Corte,citando
appropriatamente la giurisprudenza di questa Corte, che la comparazione
delle impronte rilevate sul luogo del fatto con quelle memorizzate negli
archivi della Polizia, è un mero accertamento di dati obiettivi , sui quali
l’operatore che ha provveduto ai rilievi deve prestare il proprio ufficio di
testimone(rv 246872).
2.2 La censura, peraltro, richiama anche aspetti fattuali e di merito
che sfuggono al controllo della Corte di legittimità ,i1 cui scrutinio è
riservato solo agli aspetti qualificanti della struttura logico argomentativa
della decisione . Nel caso in esame ,tali aspetti riguardano il giudizio
elaborato sulla riferibilità dell’impronta a quella dell’imputato in virtù
della corrispondenza di punti caratteristici comuni in misura doppia
rispetto a quelli ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza di legittimità, e tale
valutazione è congruamente e logicamente giustificata.
2.2 Infondata é anche la censura relativa alla violazione del ne bis in
idem sostanziale. E’ ben vero che la Corte di merito ha ritenuto che
per la gravità ed il gran numero di precedenti penali ,anche specifici e
per un episodio analogo ,di pochi giorni successivo a quello in esame,
non potessero essere riconosciute le attenuanti generiche nè poteva
essere ridotta la pena ; tuttavia questa Corte ha già valutato che

:”…la

congrua , priva del travisamento denunciato e del tutto in linea con

regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a
favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è
l’unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri
ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato
polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti
fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio

3

h

di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della
pena, senza violare il principio del “ne bis in idem” sostanziale (cfr. Cass.,
Sez. I, 23.4.1990, Esposito; 20.9.1994, P.M. e Licata; Sez. VI 2.11.1997
Di Maso). Legittima è quindi l’utilizzazione (non esclusiva) da parte dei
giudici di appello degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche
nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena….” (N.1376

trovare accoglimento.
3. Il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc.
pen. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M .

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così de

orna , il 26 settembre 2013

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M.

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del 1997 rv 204891). Lla censura,per i motivi che precedono ,non può

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