Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50319 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50319 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Masoni Fabrizio, nato a Pontedera il 20.7.1970
avverso la sentenza n.3948/2011 della Corte d’appello di Firenze, Ha
sezione penale, del 4.6.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Pietro Gaeta , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito ,per la parte civile Kapxhiu Naim,l’avv.Alessandro Oneto che ha
insistito per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Eriberto Rosso in sostituzione del difensore di
fiducia Massimo Megli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 26/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Firenze ,
confermava la sentenza del Tribunale della sezione distaccata di Empoli
, in data 14.2.2011 , che aveva condannato Masoni Fabrizio alla pena di

seguito indicato:
delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 7 e 61 n. Ile 640 cod. pen., perché, in concorso tra
loro, con artifici e raggiri consistiti:
– quanto al Masoni, nell ‘approfittare del suo pregresso rapporto di conoscenza con la
persona offesa Naim Kapxhiu, così da proporgli poi -una volta avuto notizia che lo stesso
aveva ricevuto la somma di C 50.000.00 a titolo di risarcimento danni e che era sua
intenzione investire quella somma in un una polizza assicurativa- di versare la cifra in
questione presso la filiale di Fucecchio del MPS, assicurandolo circa il fatto che il direttore
era suo intimo amico e che quindi gli avrebbe fatto un trattamento di favore al momento
di scegliere le modalità di investimento, essendo peraltro pienamente consapevole delle
gravi difficoltà del Naim Kapxhiu nel comprendere uno scritto in lingua italiana;
– quanto al Pollacchi, nell’aver posposto alla citata persona offesa, nella sua veste di
direttore all’epoca dei fatti della menzionata filiale del MPS, di investire la somma di C
50.000,00 mediante. la semplice apertura del conto corrente n. 16898,50, assicurandogli
in questo modo un interesse annuo pari al 6%’della somma versata; ed infine nel fare
firmare, quanto ad entrambi gli imputati, al Naim Kapxhiu alcuni fogli e documenti,
assicurando quest’ultimo che si trattava di scritti in cui veniva consacrato quanto da loro
anticipato verbalmente, mentre in realtà si trattava di lettere di pegno con cui la polizzavita effettivamente stipulata con il MPS, andava a costituire una garanzia in favore della
società Idea Party srl, di cui il Masoni era, all’epoca della sottoscrizione, amministratore
unico, per un importo pan a quello versato sul conto;
inducendo così in errore la menzionata persona offesa in merito alla concreta

natura degli atti sottoscritti ed alla effettiva connotazione dell’investimento effettuato, si
procuravano un ingiusto profitto rappresentato dallo sostanziale percezione della somma
di 50 mila euro, con contestuale danno economico di rilevante entità per la citata persona
offesa che sì è vista esposta alle pretese creditorie rispetto alla Idea Party srl del Masoni.
con raggravante, quanto al Pollacchi, di avere agito con abuso di prestazione d’opera,
avendo lo stesso strumentalizzato il proprio ruolo di direttore di filiale di banca. In
Fucecchio nel corso del 2005.

1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,
in punto di completezza del compendio probatorio ;di congruità della
ricostruzione fattuale e completezza della valutazione dei fatti , e
confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli ed equa la pena
inflitta
1.2

Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di fiducia

dell’imputato , chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a
motivo:

2

anni due e mesi sei di reclusione ed C. 1000,00 di multa per il reato di

a)

la violazione degli artt.533 ,546 e 125 cod.proc.pen.

per

l’inosservanza di norme processuali a pena di inammissibilità in relazione
alla mancata assunzione di una prova decisiva,tale dovendosi intendere
l’escussione dei testi Vivarelli e Pelagotti, respinta dalla Corte con una
motivazione che non è convincente perché basata su presupposti di
fatto inesatti, quali l’essere la Pelagotti collaboratrice dell’imputato.

che come persona informata dei fatti perché presente agli incontri tra
Kapxhiu ed il Direttore di Banca, emerse solo in fase dibattimentale.
b) il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: a
tal riguardo il ricorrente si duole che la Corte, valutando l’interesse reale
all’operazione bancaria in esame, non abbia preso in considerazione la
fiduciarietà delle intestazioni delle proprietà immobiliari e societarie al
Masoni da parte di Luca Cristiani ; inoltre la Corte non ha valutato che
la parte lesa ,autonomamente ,dopo la costituzione di pegno e prima
dell’escussione della garanzia da parte della banca, effettuò, in piena
autonomia, una operazione complessa di investimento in titoli a garanzia
di uno scoperto di conto della società Beppe Gest , facente capo a Luca
Cristiani ,con ciò dimostrando , diversamente da quanto si afferma in
sentenza, di avere un interesse diretto nelle società di quest’ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
2.1 II ricorrente, infatti, pur professando di non voler travalicare i limiti
del giudizio di legittimità, si è limitato a riproporre pedissequamente
le censure già proposte in appello, tutte compiutamente valutate dalla

Non può ,quindi ,addebitarsi alcun ritardo nell’individuazione del teste,

Corte territoriale , con una motivazione che non evidenzia alcuno dei
tipici vizi indicati nell’art. 606 co 1 lett.e).cod.proc.pen. . I motivi sono
meramente reiterativi di argomentazioni, peraltro tutte versate in fatto e
relative agli aspetti di merito della decisione, prive di ogni correlazione
alle complete motivazioni con le quali la Corte di merito li ha rigettati ,
sia per quanto riguarda l’asserita indispensabilità dell’audizione dei
testi Pelagotti e Vivarelli sia per ciò che attiene alla motivazione della

3

1

responsabilità penale del Masoni . Il ricorso, pertanto, sia perché i motivi
sono meramente reiterativi di quelli dell’appello, sia perché coinvolgono
esclusivamente rilievi attinenti al merito della decisione , deve essere
dichiarato inammissibile.
2.2 A tale proposito va ricordato, quale prima determinante ragione
di inammissibilità del ricorso , che é tale il ricorso per cassazione che

dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto
d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato.( per tutte: Sez. 2, Sentenza n. 19951 del 2008 Rv. 240109).
La Corte, ha infatti ritenuto , con riguardo al presupposto dell’assoluta
necessità dell’ audizione, corretta la valutazione del primo giudice
che l’aveva esclusa per la Pelagotti, sul rilievo che la donna citata
da Xapxhiu, era la persona che lo aveva accompagnato in banca
indicandogli dove doveva entrare per parlare con il direttore ed il
direttore Pollacchi a sua volta l’aveva indicata come persona alla quale
si era rivolto per chiederle di far “scendere” il Masoni . Non era ,pertanto,
emerso alcun elemento probatorio dal quale anche solo inferire che la
donna fosse stata fisicamente presente nell’ufficio del Pollacchi all’atto
della sottoscrizione da parte di Kapxhiu ,della polizza e del pegno.(vedi
pag.10).Per ciò che attiene alla testimonianza di Vivarelli la Corte ,
con una valutazione altrettanto inoppugnabile perché priva di vizi
evidenti della motivazione, la ha ritenuto superflua perché attinente a
comportamenti della parte lesa , sia pure successivi alla realizzazione del
reato, sui quali vi era abbondanza di “fonti di conoscenza” ( vedi pag.11).
Né va taciuto che la sentenza ,per la completa motivazione in ordine
alla censura in esame, ha fatto specifico ed ammissibile rinvio (pag.12)

manchi dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate

alla motivazione di un’ ordinanza dibattimentale del primo giudice ,che
questa Corte non conosce perché il ricorrente, sempre a causa di quella
inammissibile mancanza di correlazione con la motivazione che si
censura ,non ha allegato al ricorso , rendendo il ricorso stesso privo di
autosufficienza.
2.3 Quanto ai motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione, per pretesi
elementi di illogicità e contraddittorietà ,in realtà il ricorrente non ne

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i

cita alcuno limitandosi a prospettare una inammissibile ricostruzione e
lettura alternativa dei fatti, più consona agli interessi difensivi del Masoni
ma che non può in alcun modo essere presa in esame da questa Corte ,
i cui limiti di giudicato sono stati, da tempo, individuati e circoscritti
dalla giurisprudenza di legittimità, con l’affermazione che la mancanza
e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del

significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente
carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica
valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione, magari altrettanto logica” (Cass. pen., Sez. un., 19 giugno
1996, Di Francesco).Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità
quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo
abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito,
delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il provvedimento
2.4 Tanto più che la Corte ha risposto alle medesime censure con
una congrua motivazione che merita di essere riportata, per la sua
esaustività. Ha, infatti, affermato che :” ….La (quale) ricostruzione si
fonda non solo sulle dichiarazioni della parte offesa, ma sui riscontri che
alla stessa provengono da fonti testimoniali e documentali. Quanto alle
prime, già la sentenza ha evidenziato gli apporti provenienti dal già citato
Shima e dal Cristiani con riferimento, in particolare, alle motivazioni che
avevano indotto Kapxhiu a spostare i 50.000 euro depositati presso la
Cassa di Risparmio di San Miniato all’agenzia di Fucecchio del Monte
dei Paschi e il comportamento dallo stesso serbato quando, dopo aver

provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità

appreso di aver completamente perso la disponibilità della somma, aveva
cercato dal Masoni spiegazioni dell’accaduto.
Si tratta di elementi senz’altro significativi al fine di ricostruzione dei fatti
che l’appellante tenta inutilmente di contrastare affermando come sia più
ragionevole ipotizzare che l’ispiratore dell’operazione sia stato il Cristiani,
persona – si sostiene – della quale Kapxhiu si fidava senz’altro più che del
Masoni e che, effettivo gestore del ristorante, aveva un interesse
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h

specifico al suo buon andamento anche per il futuro. La prospettazione, in
realtà, si scontra contro evidenze di fatto insuperabili: non solo, infatti,
sia il teste Ronca che il coimputato Pollacchi hanno indicato nel Masoni
Fabrizio la persona della quale Kapxhiu si fidava in una maniera persino
esagerata, ma deve tenersi nella massima considerazione soprattutto la
circostanza che, una volta venuto a conoscenza di aver perso tutto il

Cristiani. Ed è stato il Masoni e non il Cristiani che ha inviato all’odierna
parte offesa il messaggio sms dall’inequivoco contenuto, testualmente
riportato dal primo Giudice (“Non è come pensi. I soldi sono a garanzia
della Idea Party”).

Si tratta di un’espressione che, sicuramente

proveniente dall’odierno appellante, non può che essere interpretata
come confermativa di quanto sostenuto dal Kapxhiu e cioè che, al
momento in cui ha sottoscritto, insieme alla polizza-vita, anche la lettera
di pegno, egli non sapesse affatto di aver vincolato il proprio denaro in
favore del MPS a garanzia dello scoperto di conto corrente della Idea
Party, sino all’ammontare di 50.000 euro. Situazione che gli è
stata “chiarita” dal predetto Masoni, nei lapidari termini sopra riportati,
solo quando ormai la banca, dopo il dichiarato fallimento della società,
aveva proceduto all’azione di recupero in danno del garante. E solo con
l’effettiva e procurata ignoranza da parte del Kapxhiu in ordine a quanto
andava facendo si può spiegare un atto di disposizione che, come già
affermato, non solo non comportava, per lui, alcun tipo di vantaggio e lo
esponeva a un concreto rischio di perdere tutto, ma – come
opportunamente messo in evidenza nell’impugnata pronuncia – privava la
polizza di ogni effetto di garanzia per i propri familiari (vanificando lo
scopo stesso per il quale era stata costituita), essendo previsto che il

proprio denaro, il predetto Kapxhiu si è rivolto al Masoni e non al

pegno si estendesse anche al credito insorto a seguito del decesso
dell’assicurato.”.
2.5 La motivazione che precede fornisce una compiuta soluzione alle
problematiche che si continuano ad agitare nel ricorso , secondo un
tracciato logico ben visibile e privo di fratture, in sintonia con la prima
decisione della quale mantiene e sviluppa la struttura portante della
decisione. Nessun motivo di censura, pertanto, rileva tanto più che

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n

secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ”

Nel

momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione
dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi
a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento:

consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una
diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di
legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai
dati processuali.” Sentenza n.4842 del 2003 Rv. 229369.
2.6 Il ricorso deve essere ,pertanto , dichiarato inammissibile : ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento, a favore della Cassa delle ammende .
di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella
sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.000,00 (mille/00). Consegue anche la condanna
al pagamento , alla costituita parte civile Kapxhiu Naim, che ne ha fatto
richiesta, delle spese del grado che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende nonchè alla rifusione, in favore della parte civile
Kapxhiu Naim delle spese del grado che liquida in complessivi euro
2000,00 oltre accessori come per legge.
Così d: isi i Roma , il 26 settembre 2013
i

ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non

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