Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50318 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50318 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Ancona nel procedimento penale a carico di
Viviani Alfredo nato a Ascoli Piceno il 06.10.1982

Data Udienza: 26/09/2013

avverso la sentenza n.157 del Giudice di pace di San Benedetto del
Tronto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Pietro Gaeta , che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO

I

I

1.Con la sentenza indicata in epigrafe,del 25.9.2012, il Giudice di pace
di San Benedetto del Tronto , in fase predibattimentale, proscioglieva
per remissione di querela ,Viviani Alfredo dalle imputazioni di seguito

dei reati p. e p. dagli artt. 594, 612, 635 C.P. perché, all’interno della
caserma della
Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto, offendeva l’onore e il
decoro e
dei Carabinieri V. Brig. SALZANO Giuseppe e App. Se. SAVINI Marco
nonché
minacciava loro un ingiusto male, proferendo le seguenti parole: “siete
dei pezzi di
merda, una volta fuori dalla caserma vi aspetto e vi spacco la faccia; io
faccio karaté e voglio sapere i vostri nomi e dove abitate per farvela
pagare”; nel contempo sferrava un pugno sulla scrivania dell’ufficio
danneggiandola.
In San Benedetto del Tronto, il giorno 11.07.2010
1.1Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona , chiedendo
l’annullamento della sentenza e deducendo l’incompetenza per materia
del giudice di pace riguardo al reato di danneggiamento aggravato , così
come formulato in imputazione, reato che, inoltre , è procedibile d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.Sono fondati entrambi i profili di violazione di legge denunciati dal
Procuratore Generale.

indicate:

2.1 L’imputazione ,in ordine alla quale è stata esercitata l’azione
penale, prevede,tra gli altri, un fatto che va qualificato ai sensi
dell’art. 635 co 2 n.1 cod.pen. , reato procedibile d’ufficio e di
competenza del Tribunale monocratico .
3.La sentenza impugnata va ,pertanto, annullata e gli atti vanno
rimessi al Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno perché
provveda, formalmente, a reiterare gli atti di esercizio dell’azione

2

I

penale, per il predetto reato, avanti al Tribunale di Ascoli Piceno.

P.Q.M.

Annulla,senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al
proscioglimento per il reato di danneggiamento aggravato di

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di di Ascoli Piceno.
Così d

iSn i

ma , il 26 settembre 2013

competenza del Tribunale e dispone trasmettersi gli atti al

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