Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50317 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50317 Anno 2013
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ancona Graziella nata il 16.08.1957
nei confronti di
Meli Giuseppe nato il 20.7.1969
Meli Claudio nato il 16.6.1989
avverso la sentenza n.2324 / 2011 della Corte d’appello di Palermo, 3a sezione
penale, del 23.4.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro
Gaeta , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 26/09/2013

1.1 Con la sentenza indicata in epigrafe ,la Corte d’appello di Palermo, in
riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, emessa il 14.12.2010,
appellata da Meli Giuseppe e dalla parte civile Ancona Graziella, dichiarava
inammissibile l’appello della Parte Civile perché tardivo, condannandola alle
spese . Assolveva Meli Giuseppe dal delitto di ingiurie perché il fatto non
sussiste.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile ,per mezzo del

quelli oggetti dell’appello, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1°, lett. e), per mancanza, illogicità e contraddittorietà manifesta
delle motivazioni in relazione alla decisione assolutoria assunta mediante la
quale si ribalta la coerente e logica motivazione di condanna della sentenza
di 10 grado, frutto di travisamento dei fatti e omessa valutazione di
decisivi elementi di prova ,nonché violazione dell’art. 606 c.p.p., comma
1°, lett. b) in relazione alle norme di legge che dettano le regole in
materia di interpretazione delle norme giuridiche relative alla valutazione
dell’attendibilità delle testimonianze e dell’ art. 194 CP che punisce il reato
di ingiuria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2.1 Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili le censure già dedotte
nell’atto di appello dichiarato inammissibile, relative al proscioglimento
dalle imputazioni sub a e b. . La Corte di merito, infatti, aveva dichiarato
inammissibile l’appello della parte lesa ,riguardo alle predette imputazioni
di danneggiamento continuato e furto ascritte a Meli Claudio, perché

suo difensore di fiducia, ai soli effetti civili in relazione a tutti i reati, anche

presentato oltre i termini di rito. Nel suo ricorso, la parte civile non esamina
tale punto qualificante della pronuncia né ne contrasta l’affermazione, che
rende non più opinabile il proscioglimento, ma si limita a richiamare le
censure già prospettate con l’atto di appello dichiarato inammissibile. Per
tale parte il ricorso è inammissibile, essendosi già formato sul punto, un
giudicato.

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I

2.2 Deve essere, invece, accolto il ricorso della parte civile relativo alla
imputazione di ingiurie ascritta a Meli Giuseppe.A tale proposito, nella
sentenza impugnata , la Corte territoriale dà atto che vi sono evidenze
probatorie, più che fondate, per riaffermare la penale responsabilità del Meli
perchè le parole pronunciate dall’imputato sono state percepite e riferite
da Ancona Graziella, nel corso della sua deposizione :” nel dettaglio, di

una situazione contingente realmente vissuta. Vie più, la deposizione della

al momento del fatto- che, nel corso della propria eposizione, all’udienza
del 20/4/2010 ha riferito nel dettaglio le parole rivolte dal Meli all’Ancona,
non soltanto allorché ha pronunciato la frase in con testaZione, ma anche
quando, nel corso della lite le ha detto che le avrebbe tagliato la testa” (
vedi terza pagina della sentenza).
2.3 Di conseguenza la Corte ha escluso che potesse essere accolta la
richiesta di assoluzione formulata dal ricorrente in ricorso , ma poi,
inopinatamente ed in modo affatto contraddittorio, nel dispositivo, ha
assolto l’imputato dal reato di ingiurie perché il fatto non sussiste.
Sul punto, la sentenza , frutto di una evidente discrasia argomentativa ,va
cassata con rinvio.
2.4 L’assenza di impugnazione della parte pubblica fa sì che l’unico concreto
interesse alla pronuncia sia quello della parte civile, sia pure limitato alla
tutela delle istanze economiche derivate dall’illecito penale. Infatti, la
puntuale motivazione della Corte territoriale penale circa la sussistenza
della responsabilità dell’imputato in ordine al reato di ingiurie, comporta
che il rinvio riguarda la sola commisurazione e liquidazione del danno non
dovendo il giudice del rinvio provvedere ad una nuova delibazione in punto
di responsabilità.

Ancona ha trovato pieno riferimento nella teste Rocca Alessandra- presente

2.5 A tal proposito, va rilevato che questa Corte conosce e condivide la
decisione n. 22347 del 2013 ( Rv. 256058), di altro collegio di questa
stessa sezione, che ha affermato che anche nel caso in cui il ricorso
sia stato proposto dalla sola parte civile, la Corte di cassazione dispone
l’annullamento con rinvio al giudice penale, quando la Corte di appello abbia
erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.

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14

Tuttavia, il caso oggi all’esame è diverso da quello che ha determinato
la predetta pronuncia, e non solo per il fatto che non si è trattato di un
annullamento ma di una assoluzione: la pronuncia assolutoria ,infatti, si è
qui radicata per un mero refuso ,un travisamento che ha disarticolato ogni
collegamento della pronuncia formale con il reale ed esplicitato intento
decisionale. Di fatto la logica ed unica conseguenza della valutazione
del secondo giudice, che segue un percorso argomentativo corretto

responsabilità, sopravvive alla dissociata affermazione del dispositivo e da
questa il giudice civile deve procedere per quantificare, secondo l’istanza,
il danno .Tanto comporta , come logica conseguenza che la regola da
applicarsi al caso in esame sia quella residuale determinata dall’art.622
cod.proc.pen. e dall’unico interesse processuale sopravvissuto ed il
rinvio ,pertanto, é alla Corte d’appello civile di Palermo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile ,relativamente ai reati di
cui ai capi a) e c) , rispettivamente ascritti a Meli Giuseppe e Meli Claudio.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di ingiuria ascritto a
Meli Giuseppe al capo d) ,con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado di appello.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013
re estensore

Il Presidente

e non revocabile in dubbio, é già una conferma della affermazione di

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