Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50315 del 16/09/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50315 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mokchane Khalid, n. Marocco il 2 gennaio 1995;
avverso l’ordinanza, in data 31 marzo 2015, del tribunale di Perugia, sez. Riesame;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Maria Stefano Pinelli,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Mokchane Khalid ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 31 marzo
2015, del tribunale di Perugia, sez. Riesame con la quale è stato dichiarato inammissibile il
riesame avverso il decreto di sequestro del 6 febbraio 2015, integrato in data 23 febbraio
2015, della Procura di Perugia e del relativo verbale di sequestro probatorio del ciclomotore tg.
X5MM7P nei confronti di Mokchane Khalid .
A sostegno dell’impugnazione deduce:
a)Violazione di legge in relazione alla erronea dichiarazione di inammissibilità per insussistenza
della condizione di intempestività.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 253, 257 cod. proc. pen. in relazione agli
artt. 324, 582,583 c.1,.e. 2 cod. proc. pen.
La decisione del Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la tardività della presentazione
dell’istanza di riesame, che in realtà è stata spedita il 17 marzo 2015, quindi nel rispetto del
termine di dieci giorni previsto dall’art. 324 cod. proc. pen. , dall’esecuzione del sequestro;
erroneamente , in questo caso il tribunale, per calcolare la tempestività dell’impugnazione, ha
fatto riferimento alla data del 19 marzo 2015, giorno in cui la raccomandata è pervenuta

Data Udienza: 16/09/2015

presso la cancelleria del Riesame.
b) Violazione dell’art. 606, lett. b) e c) in relazione all’art. 253 e all’art. 257 cod. proc. pen. in
relazione alla ritenuta carenza di interesse.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza
di interesse, in quanto proposto dall’indagato e non dal titolare del diritto di proprietà del
ciclomotore; in realtà il ricorrente aveva in uso il ciclomotore, e quindi era titolare di una
situazione di fatto, tutelabile sotto il profilo del legittimo possesso del mezzo.

1.11 ricorso è fondato.

2. Per quanto riguarda il primo motivo osserva la Corte che nel caso di specie deve
trovare applicazione il principio di diritto già affermato in epoca risalente e poi ribadito dalle
Sezioni Unite, e più recentemente dalle sezioni semplici della Corte di cassazione in base al
quale in tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell’art. 324, comma
secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall’art. 582, comma secondo, cod. proc. pen.,
secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella
cancelleria del tribunale o del giudice del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da
quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione
della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del
sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l’atto pervenga o
meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha
sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 47264 del 25/09/2014 dep. 17/11/2014, Tucci, Rv. 261214; Sez. U, n. 10 del 22/03/2000 – dep. 02/05/2000,
Solfrizzi, Rv. 215827; Sez. 1, n. 1741 del 12/06/1989 – dep. 04/07/1989, SIMONCINI, Rv.
181731). la formulazione letterale dell’art. 324 cod. proc. pen. è analoga a quella del
richiamato art. 309 cod. proc. pen., in quanto al primo comma è previsto che la richiesta di
riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, vale a dire il tribunale
capoluogo di provincia nel quale ha sede l’ufficio che emesso il provvedimento; il secondo
comma dispone, poi, che “la richiesta è presentata con le forme previste dall’art. 582”; alla
luce di tali considerazioni non vi è alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una
diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali, come
compiutamente esposta nella pronuncia delle Sezioni Unite 18 giugno 1991, n. 11, D’Alfonso e
altro, Rv. 187922, in quanto l’art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni, con la
conseguenza che il collegio ritiene di non rinvenire motivi apprezzabili, in mancanza di una
deroga espressa prevista nell’art. 324 cod. proc. pen., ed in conformità al principio generale
del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. In questo senso il Collegio ritiene non
condivisibile il diverso indirizzo interpretativo, minoritario dopo la sentenza delle SS.UU citata,
in base al quale la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o
postale, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio
che emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella

CONSIDERATO IN DIRITTO

cancelleria di altro tribunale (Sez. IV, 10 luglio 2002, n. 33337, Cannavacciuolo, Rv. 222663;
Sez. II, 29 gennaio 2013, n. 18281, Bachar, Rv. 255753 e Sez. III, 2 luglio 2015, n. 31961,
Borghi, Rv. 264189); infatti il richiamo che l’art. 324 opera al successivo art. 582, trattandosi
di riferimento concernente esclusivamente le “forme” con le quali la richiesta va proposta e
non già le modalità del suo deposito non consentirebbe l’interpretazione adottata, che , al
contrario il Collegio ritiene, per le ragioni sopraesposte, preferibile.
3. Anche il secondo motivo è iAfondato.
In generale può affermarsi che il vincolo reale sulle cose, in caso di sequestro probatorio,

262 c.p.p., che dopo avere previsto, al comma 1, la possibilità di restituzione delle cose
sequestrate a fini di prova anche prima della sentenza definitiva, dispone, al secondo comma,
che non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il
giudice provvede a norma dell’art. 321 c.p.p.
Ciò premesso, nel caso in esame, il ricorrente era titolare di una posizione di fatto, un diritto di
uso sicuramente tutelabile, anche in ragione del vincolo di filiazione con il titolare giuridico del
bene, circostanza che, non essendo contestata ed anzi utilizzata per formulare una ipotesi di
reato nei suoi confronti,lo avrebbe legittimato formalmente ad avanzare la richiesta dichiarata
inammissibile, a prescindere dalla fondatezza nel merito della medesima. Pertanto l’indagato
anche se non formalmente titolare del bene oggetto di sequestro, ma legittimo possessore
dello stesso, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare in quanto vanta
un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al
risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in
quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (v. ache Sez. 5, n. 20118 del
20/04/2015 – dep. 14/05/2015, Marenco, Rv. 263799).
Discende dai rilievi sopra formulati che la decisione del Tribunale del riesame, di dichiarare
inammissibile per carenza di interesse l’istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro
va censurata mediante annullamento.
Il Tribunale in sede di riesame dovrà pertanto procedere, nel merito, alla valutazione della
legittimità del provvedimento adottato dal PM anche nell’ottica, ove ne ricorressero i
presupposti, dell’annullamento della misura cautelare reale e di avvalersi,eventualmente, per
la chiarificazione della situazione proprietaria, dei poteri di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7.
P.Q. M.
Annulla l’ordi nza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame
Così deciso in Roma,

Ila camera di consiglio del 21 settembre 2012.

potrebbe essere destinato a permanere fino alla sentenza definitiva, come si desume dall’art.

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