Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50314 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50314 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINO TOMMASO N. IL 09/11/1977
avverso la sentenza n. 7220/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 29/10/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 26 maggio 2011, la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Voghera in data 26 maggio
2011 riduceva la pena inflitta a Fino Tommaso, imputato dei reati di cui al’art. 2 L.
1423/56 alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3.1 — In tema di trattamento sanzionatorio in genere, il giudice non ha l’obbligo
di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini
della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere
discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali
principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in
ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto della capacità a delinquere del prevenuto quale desumibile dai precedenti penali, come puntualmente indicato nella
sentenza impugnata, e il fatto che non emergessero indici apprezzabili di meritevolezza per una ulteriore riduzione di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013
cbri iere es errye

Il Presidente

2

ricorso per cassazione Fino Tommaso chiedendone l’annullamento.

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